Cass. civ. n. 9725/2008
L'art. 203 è applicabile anche nel giudizio dinanzi al giudice pace.
Cass. civ. n. 14349/2004
In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.
Cass. civ. n. 10405/2002
In tema di prova delegata, allorquando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, il termine entro il quale la prova medesima deve essere assunta indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.
Cass. civ. n. 11334/1998
In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova, o a ragioni di economia e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova; il suddetto potere discrezionale attribuito al giudice dal citato art. 203 incontra un limite, nel rito del lavoro, in relazione ai principi di concentrazione e immediatezza cui è ispirato il processo, con la conseguenza che non abbisognano di esplicitazione in un provvedimento espresso di motivato rispetto della diversa richiesta di parte le valutazioni discrezionali che, in conformità con le caratteristiche strutturali del rito, hanno determinato la scelta dell'assunzione diretta della prova, e che, pertanto, nel rito del lavoro il provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di fissazione dell'udienza dinanzi a sé per l'assunzione della prova.
Cass. civ. n. 3340/1997
Costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgersi, all'autorità delegante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 cit., richiamato, in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'ultimo comma dell'art. 204 c.p.c.) va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l'art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova.
Cass. civ. n. 8453/1996
Il potere di prorogare il termine per l'assunzione di una prova delegata ha natura discrezionale, sicché sono irrilevanti i motivi in base ai quali tale potere viene esercitato, salva la necessità che la proroga sia stata chiesta prima della scadenza del termine, in ossequio alla regola generale prevista dall'art. 154 c.p.c. (Nella specie, era stata dedotta la nullità della proroga, poiché essa sarebbe stata richiesta allegando una nullità — della prima assunzione della prova testimoniale non preceduta da valida notifica al difensore del provvedimento pretorile di fissazione della prova — non deducibile dalla parte che vi aveva dato causa).
Cass. civ. n. 7670/1996
Il provvedimento del giudice delegato che, anche in controversia soggetta al rito del lavoro, fissa la data e il luogo dell'espletamento della prova rimessagli, non necessita di una notificazione alle parti o ai loro procuratori, né quindi, quand'anche notificazione vi sia stata, dell'osservanza di specifici termini dilatori a comparire trattandosi soltanto di verificare, ai fini di stabilire se sia stato o no assicurato il diritto di difesa, che gli interessati siano stati posti in grado di assistere all'udienza fissata.
Cass. civ. n. 6334/1990
La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 c.p.c.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita.
Cass. civ. n. 2040/1986
Nel rito del lavoro — che soggiace alle norme del processo ordinario, ove non sia diversamente stabilito e non sia configurabile una incompatibilità con le stesse — il principio di immediatezza e di concentrazione del giudizio si risolve, non già nel divieto di delegare l'espletamento di mezzi istruttori ad altro giudice, bensì in un ulteriore limite al potere discrezionale, riservato al giudice dall'art. 203 c.p.c., di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori dall'ambito territoriale di sua competenza, con delega ad altro giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile sotto tale profilo la pronuncia del giudice del merito fondata sulle risultanze di una prova delegata espletata, senza opposizione della controparte, nella circoscrizione dove risiedevano numerosi testimoni).
Cass. civ. n. 786/1962
Nel caso in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice istruttore bene può delegare, per la nomina del consulente tecnico, il pretore del mandamento in cui deve svolgersi l'accertamento predetto, in analogia a quanto dispone l'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale.