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Articolo 217 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Dispositivo dell'art. 217 Codice di procedura civile

Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61, 191 c.p.c.] e provvede alla ammissione delle altre prove (1).

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico (2).

Note

(1) I provvedimenti istruttori previsti dalla norma sono dati a discrezione del giudice istruttore, che non ha alcun obbligo di emetterli.
(2) La norma parla di scritture "riconosciute" dalla persona da cui provengono: si discute se possono essere usate scritture anche solo tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215: la giurisprudenza prevalente è orientata in senso negativo (Cass. 129/2001).
Il c.t.u. non può servirsi di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice, a pena di nullità della consulenza.

Spiegazione dell'art. 217 Codice di procedura civile

Una volta proposta l’istanza di verificazione, il giudice istruttore deve disporre le opportune cautele per la custodia del documento ed il suo deposito in cancelleria (nel momento in cui ne viene disposta la custodia, il documento viene sottratto dal fascicolo d'ufficio per essere affidato al cancelliere).

I predetti provvedimenti, tuttavia, non sono richiesti a pena di nullità né di improcedibilità dell'istanza di verificazione, essendo affidati alla valutazione discrezionale dell'organo giudicante, che può anche decidere di non disporre in tal senso.

Oltre al termine entro cui dovranno essere depositate le scritture di comparazione, il giudice provvede anche alla nomina di consulente tecnico "quando occorre" e all'ammissione degli altri mezzi di prova.

Il giudice istruttore è discrezionalmente libero sia nella nomina del consulente (può decidere di farne a meno se ritiene che gli altri elementi di prova acquisiti od i mezzi di prova comunque ammissibili siano sufficienti) che nella scelta delle scritture di comparazione.

In assenza di accordo tra le parti, egli dovrà ritenere idonee alla comparazione soltanto quelle scritture la cui autenticità sia stata previamente riconosciuta in via giudiziale o per autenticazione stragiudiziale ovvero ancora per riconoscimento espresso, o tacito.

Massime relative all'art. 217 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29542/2019

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.

Cass. civ. n. 6460/2019

In tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento tecnico sull'autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l'istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/07/2013).

Cass. civ. n. 887/2018

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/07/2014).

Cass. civ. n. 13078/2016

Nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire. (Rigetta, App. Bari, 19/02/2014).

Cass. civ. n. 15686/2015

Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.

Cass. civ. n. 9202/2004

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Cass. civ. n. 129/2001

In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.

Cass. civ. n. 1113/1983

La procedura di verificazione è prescritta soltanto per le scritture provenienti dai soggetti del processo e nell'ipotesi di negazione della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale esse siano state prodotte. Pertanto, nella controversia concernente la legittimità del licenziamento, intimato al lavoratore per la falsificazione di un certificato medico, legittimamente il giudice del merito accerta la falsità dell'atto, proveniente da un terzo, senza il ricorso alla procedura anzidetta.

Cass. civ. n. 694/1980

La procedura di verificazione è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore. Pertanto, l'accertamento di autenticità, con cui può concludersi, prescinde dal contenuto ideologico del documento e dalla rilevanza giuridica del rapporto documentato.

Cass. civ. n. 4651/1979

Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.

L'emanazione dei provvedimenti diretti alla custodia del documento impugnato ed al deposito in cancelleria della scrittura di comparazione non è prevista a pena di nullità e non condiziona la procedibilità dell'istanza di verificazione, se il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ritenga non necessario disporre le anzidette cautele.

Cass. civ. n. 3849/1979

Ove sia chiesta la verificazione della scrittura privata disconosciuta, le scritture di raffronto devono rispondere al requisito dell'autenticità e non dell'abbondanza e devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità

Cass. civ. n. 4866/1978

L'istanza di verificazione della scrittura privata può essere proposta nell'atto d'appello, anche se intesa a contrastare il disconoscimento della scrittura effettuato dalla controparte in primo grado. Essa non richiede formule sacramentali, onde per la sua proposizione è sufficiente la mera articolazione di un capitolo di prova testimoniale sul fatto che la controparte ha effettivamente firmato la scrittura. La verificazione di scrittura privata mediante scritture di comparazione ben può essere effettuata direttamente dal giudice del merito, senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali. Tuttavia, a norma dell'art. 217 c.p.c., il giudice può ammettere ed utilizzare, quali scritture di comparizione, soltanto quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all'art. 215 c.p.c. per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.

Cass. civ. n. 2752/1978

Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all'evidente e manifesta difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli atti del processo.

Cass. civ. n. 5077/1977

Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non è vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, ma è tenuto soltanto ad ammettere, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e può inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

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