Cassazione civile Sez. I sentenza n. 129 del 5 gennaio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.

(massima n. 2)

La controversia tra il professionista e la concessionaria, società privata, per la costruzione di un'opera pubblica, che lo ha incaricato di progettarne e dirigerne i lavori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario perché quegli non diviene subconcessionario delle funzioni pubbliche assegnate dalla P.A. e non si inserisce, neppure temporaneamente, nell'organizzazione della medesima. Né sulla questione rilevano l'art. 7 della legge 22 luglio 2000, n. 205, sostitutivo dell'art. 33 n. 1 della legge 31 marzo 1998, n. 80, se il processo era già pendente alla data del 30 giugno 1998 in quanto, ai sensi dell'art. 45 n. 18 di quest'ultima legge, si applicano le norme anteriormente vigenti, ovvero l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l'atto di conferimento di un incarico professionale è espressione di autonomia negoziale privata e non conclusione di un accordo procedimentale sostitutivo di un provvedimento amministrativo.

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