Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 13078 del 23 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di falso, l'idoneitā di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non giā il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensė quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioč, mai stata contestata l'autenticitā della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della veritā di altro documento, č indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire. (Rigetta, App. Bari, 19/02/2014).

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