Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4651 del 10 agosto 1979

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non č obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione giā acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticitā della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformitā o difformitā dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.

(massima n. 2)

L'emanazione dei provvedimenti diretti alla custodia del documento impugnato ed al deposito in cancelleria della scrittura di comparazione non č prevista a pena di nullitā e non condiziona la procedibilitā dell'istanza di verificazione, se il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ritenga non necessario disporre le anzidette cautele.

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