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Articolo 207 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Processo verbale dell'assunzione

Dispositivo dell'art. 207 Codice di procedura civile

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice (1).

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [che le sottoscrive](3).

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone (2).

Note

(1) La trascrizione nel verbale d'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori.
La mancanza della sottoscrizione del cancelliere rappresenta un vizio meramente formale che non comporta la nullità del verbale.
La correzione di errori od omissioni materiali presenti nel verbale non richiede il ricorso al procedimento previsto per la correzione delle sentenze e delle ordinanze (art. 287 del c.p.c.): se gli errori od omissioni emergono nel corso della verbalizzazione, le eventuali correzioni vanno fatte in calce all'atto senza cancellare la parte eliminata o modificata (46 disp. att.); se essi, al contrario, emergono dopo la chiusura del verbale, il giudice potrà correggerli ordinando la rinnovazione dell'atto documentato.
(2) E' l'art. 116, secondo comma, c.p.c., a prevedere in via generale che il giudice possa trarre dal contegno delle parti durante il processo argomenti di prova; allo stesso modo, egli può valutare come indizi i comportamenti dei testimoni durante l'assunzione della prova orale. Non assume, invece, alcuna rilevanza la sua impressione soggettiva sui testimoni o sulle parti.
(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall 'art. 45 comma 1 lett. c) del D. L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

Spiegazione dell'art. 207 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto che sia il modo che il risultato del procedimento di assunzione dei mezzi di prova vengano raccolti in un verbale, ossia in un documento scritto che possa essere inserito nel fascicolo di causa.

Il suo fondamento si rinviene da un lato nel fatto che, potendosi svolgere il merito della causa in un duplice grado di giudizio, si vuole così evitare che i giudici di appello possano trovarsi costretti a rinnovare le indagini e, dall'altro lato, nel fatto che con la redazione del processo verbale si realizza una sorta di c.d. prova della prova (le risultanze della prova, infatti, vengono consacrate in un atto ufficiale).

Certamente il verbale non sarà mai una trascrizione integrale delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni nel corso dell'assunzione, piuttosto una versione sintetica delle stesse.
Nella selezione di ciò che va messo a verbale assume un ruolo decisivo la scelta del giudice; infatti, in virtù dei poteri di direzione del procedimento che gli vengono attribuiti, al giudice è riconosciuta la facoltà di non procedere alla verbalizzazione di quelle dichiarazioni e circostanze che ritenga irrilevanti o trascurabili ai fini probatori.
Gli accadimenti e le dichiarazioni che non risultano dal processo verbale si considerano come mai assunti, in quanto la loro mancata verbalizzazione equivale alla loro inesistenza.

In assenza di una espressa previsione di legge, si ritiene che la nullità del verbale, qualora sia tale da rendere l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, possa essere pronunciata ai sensi del secondo comma dell’art. 156 del c.p.c..
Si ritengono anche applicabili l’art. 159 del c.p.c. (che riguarda l'estensione della nullità), e l’art. 162 del c.p.c., il quale ultimo consente che, una volta chiuso il verbale, le sue eventuali irregolarità non possono essere sanate se non con la rinnovazione dello stesso.

Sotto il profilo della sua natura giuridica, va detto che si tratta di un atto pubblico dotato di una particolare efficacia probatoria (fa piena prova fino a querela di falso tendente all'accertamento di una falsità obiettiva), mentre costituiscono requisiti dello stesso:
  1. che rispetti la forma scritta e che sia redatto in lingua italiana;
  2. che le dichiarazioni delle parti e dei testimoni siano riportate in prima persona, in quanto ciò ne consente di garantire la massima fedeltà.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 45, 1° co., lett. c, D.L. 24.6.2014, n. 90 (legge di conversione n. 114 del 2014), è stata abrogata la parte della norma in cui si richiedeva la sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (parti e testimoni), mentre adesso si prevede che lo stesso venga firmato digitalmente dal cancelliere.
Lo stesso cancelliere, invece, prima di chiudere il verbale ed in caso di altri presenti all'udienza, dà lettura del processo verbale.

Proprio il 2° co. della norma stabilisce che il processo verbale relativo all'assunzione deve sempre essere letto al dichiarante, costituendo ciò una deroga a quanto previsto all’art. 130 del c.p.c., in cui si dice che, salvo che ne venga fatta espressa richiesta, non vi è alcun obbligo di dare lettura del verbale prima di procedere alla sua sottoscrizione.

Le parti e i testimoni possono chiedere che al verbale vengano apportate modifiche o rettifiche, ciò di cui si dovrà fare menzione nello stesso, soprattutto se il giudice non ritenga fondato tale contegno.
Infatti, in forza di quanto previsto al terzo comma della norma, anche il comportamento tenuto dalle parti in sede di assunzione della prova può essere descritto dal giudice nel processo verbale, potendo tale contegno costituire, ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c., argomento di prova utile per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese o anche per integrare le risultanze probatorie.

Massime relative all'art. 207 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9389/2007

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullitā dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneitā dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui č destinato. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 29 Dicembre 1999).

Cass. civ. n. 22841/2006

In carenza di una specifica comminatoria di nullitā, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresė, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalitā sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.

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