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Articolo 202 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tempo, luogo e modo dell'assunzione

Dispositivo dell'art. 202 Codice di procedura civile

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore (1), se non può assumerli nella stessa udienza (2), stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione (3).

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo [208, 82 disp. att.] (4).

Note

(1) La decisione sull'ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori spetta al giudice istruttore; tuttavia, la legge prevede alcuni casi in cui l'assunzione è disposta dal collegio (ad esempio, il deferimento del giuramento suppletorio nelle cause riservate alla decisione collegiale, art. 240 del c.p.c.).
(2) Nella prassi, è quasi impossibile che il giudice possa disporre l'assunzione dei mezzi di prova direttamente all'udienza in cui essi vengono ammessi.
(3) Il giudice istruttore può disporre d'ufficio i mezzi di prova o ammettere quelli richiesti dalle parti. Egli provvede con ordinanza provvedimento con cui si dispone l'assunzione riveste la forma dell'ordinanza ex art. 184 del c.p.c.. La valutazione in ordine alla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova chiesti dalle parti non è vincolante per il collegio, che può rimettere la causa in istruttoria anche dopo che il g.i. l'ha rimessa al collegio ritenendola matura per la decisione (art. 178 del c.p.c.).
(4) Negli uffici giudiziari l'espletamento della prova in diverse udienze successive costituisce ormai prassi costante.

Ratio Legis

L'assunzione dei mezzi di prova consiste nel compimento delle attività volte ad acquisire la prova dei fatti allegati dalle parti a sostegno delle rispettive domande. Si parla propriamente di "assunzione" in relazione alle c.d. prove costituende (come la testimonianza), in contrapposizione alle prove precostituite o documentali. Si tratta di una attività riservata al giudice istruttore.

Spiegazione dell'art. 202 Codice di procedura civile

La norma in esame è norma che si può definire a carattere generale, in quanto deve necessariamente essere coordinata ed integrata con le più specifiche disposizioni previste per l'assunzione dei singoli mezzi di prova.

Essa trova applicazione per quelle prove che si definiscono costituende, cioè che si formano necessariamente nel corso del processo, dinnanzi al giudice ed in contraddittorio tra le parti; tali prove possono essere orali (sono tali l’interrogatorio formale, il giuramento della parte, la prova testimoniale) ovvero conseguibili mediante ispezione (la quale può riguardare luoghi, cose, persone).

Restano, invece, escluse dalla sua previsione quelle che vengono definite prove precostituite, cioè quelle prove che si sono formate e che vengono acquisite per mezzo della loro produzione, con il materiale deposito in cancelleria, secondo le modalità prescritte dalla legge.

L’ attività di assunzione dei mezzi di prova presuppone, intanto, che le prove che ne costituiranno l'oggetto siano state precedentemente ammesse dal giudice con ordinanza oppure dallo stesso disposte d'ufficio (previo contraddittorio delle parti), e costituisce una forma di attività processuale complessa, in quanto composta da una molteplicità di atti, tutti volti all'acquisizione della prova.
Essa rappresenta una precipua attività del giudice, nella quale esercita quei poteri di direzione e di istruzione che gli vengono attribuiti dagli artt. 175 e 188 c.p.c.

Un ruolo di un certo rilievo, comunque, assume anche l'impulso di parte, tenuto conto che in forza del c.d. principio dispositivo (di cui all’art. 115 del c.p.c.), ad essa è riservato un ampio margine di iniziativa.
Più precisamente, è riservata alla sola iniziativa d'ufficio il deferimento del giuramento suppletorio o di quello estimatorio, mentre compete al giudice, in concorso con il potere dispositivo delle parti, la nomina del consulente tecnico e l'ispezione giudiziale.

Alla sola iniziativa di parte compete la produzione di documenti e l'istanza per l'esibizione degli stessi; la richiesta di prova testimoniale e di interrogatorio formale; il deferimento e il riferimento del giuramento decisorio; il disconoscimento delle scritture private; la querela di falso.

Dal suo tenore letterale sembrerebbe doversi ricavare il principio secondo cui il giudice sarebbe tenuto a procedere all'assunzione dei mezzi di prova, in via immediata e diretta, nel corso della stessa udienza in cui ne ha disposto l'ammissione; nella prassi, tuttavia, ciò risulta quasi del tutto impossibile, ed infatti il giudice, nell'esercizio del suo potere di direzione, può fissare con ordinanza un'apposita udienza, nella quale procedere all'assunzione dei mezzi di prova, salvo poi eventualmente differire la prosecuzione dell'assunzione ad altre ulteriori udienze, che potranno essere fissate di volta in volta.

Occorre a tal proposito ricordare che con la riforma del 2005 è stato modificato l’art. 183 del c.p.c., mediante introduzione di un nuovo 7° co., in cui viene espressamente previsto che, fatta eccezione per il caso in cui si applica l’art. 187 del c.p.c., il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando un’apposita udienza (quella a cui fa riferimento l’art. 184 del c.p.c.), per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

Nell'ordinanza di fissazione o differimento, il giudice deve stabilire:
  1. il tempo, ossia la data dell'udienza in cui avverrà l'assunzione o la sua prosecuzione. Se tale indicazione dovesse essere omessa, troverà applicazione l’art. 289 del c.p.c., norma che consente l'integrazione dell'ordinanza istruttoria, d'ufficio o su istanza delle parti, entro il termine perentorio di sei mesi dall'emissione in udienza o dalla comunicazione.
  2. il luogo in cui avverrà l'assunzione. Normalmente essa viene effettuata all'interno della sede giudiziaria in cui si trova radicato il relativo procedimento; tuttavia, esistono anche mezzi di prova che, per la loro natura, debbono essere assunti al di fuori di tale sede (è questo il caso delle ispezione o anche della prova per testimoni).
Tale luogo potrebbe anche trovarsi al di fuori della circoscrizione di competenza del giudice procedente o, addirittura, al di fuori del territorio dello Stato.
  1. le modalità con le quali avverrà l'assunzione stessa: tale indicazione viene affidata alla valutazione del giudice, il quale terrà conto delle peculiarità della prova da assumere.

Si ritiene che costituisca motivo di nullità l'assunzione della prova in un'udienza diversa rispetto a quella la cui data è stata comunicata alle parti.
Poiché si tratta di materia affidata alla disponibilità delle parti, le nullità concernenti l'assunzione dei mezzi di prova hanno carattere relativo; da ciò ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell’art. 157 del c.p.c., devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto dell'assunzione del mezzo istruttorio o alla notizia di esso, dovendosi, in caso contrario, ritenere sanate per acquiescenza.

Massime relative all'art. 202 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1593/2017

Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.

Cass. civ. n. 18688/2007

In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'implicita rinuncia all'ammessa prova testimoniale nel fatto che la parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, bensì la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).

Cass. civ. n. 17247/2006

La nullità di un atto di acquisizione probatoria non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità (derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l'atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Cass. civ. n. 7682/1999

Ai sensi dell'art. 202, secondo comma, c.p.c., il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art. 184 c.p.c., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.

Cass. civ. n. 4137/1983

L'ammissione di un dato mezzo di prova (che avviene con ordinanza, e mai con sentenza) non preclude al giudice l'assunzione in seguito di qualsiasi altro mezzo istruttorio, salve le specifiche preclusioni derivanti dall'assunzione delle cosiddette «prove piene», quali la confessione ed il giuramento decisorio.

Cass. civ. n. 3368/1962

Non rientra nella disponibilità delle parti la determinazione del tempo, del luogo e del modo di esecuzione delle prove testimoniali. E pertanto l'indicazione erronea fatta dalle parti in ordine a detta determinazione (nella specie richiesta di delega al console italiano a New York per sentire i testimoni di cittadinanza statunitense domiciliati a New York, anziché di rogatoria da trasmettersi per via diplomatica) non rende inammissibile la prova dedotta, salvo che non possa ritenersi che la richiesta di un determinato mezzo di prova sia stata dalle parti condizionata ad una determinata modalità illegale di esecuzione.

Cass. civ. n. 121/1952

Viola il principio del contraddittorio il giudice che fondi il suo convincimento sulle risultanze di un mezzo istruttorio, espletato in giorno diverso da quello ufficialmente indicato ad una delle parti e in assenza di essa.

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