Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8453 del 25 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere di prorogare il termine per l'assunzione di una prova delegata ha natura discrezionale, sicché sono irrilevanti i motivi in base ai quali tale potere viene esercitato, salva la necessità che la proroga sia stata chiesta prima della scadenza del termine, in ossequio alla regola generale prevista dall'art. 154 c.p.c. (Nella specie, era stata dedotta la nullità della proroga, poiché essa sarebbe stata richiesta allegando una nullità — della prima assunzione della prova testimoniale non preceduta da valida notifica al difensore del provvedimento pretorile di fissazione della prova — non deducibile dalla parte che vi aveva dato causa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.