Cass. civ. n. 31248/2025
In tema di consulenza tecnica contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio può esaminare anche i documenti non prodotti in giudizio, purché tali documenti siano necessari per rispondere ai quesiti e vi sia il consenso delle parti. Tuttavia, tale acquisizione è subordinata alla presenza di situazioni di particolare complessità tecnica della materia oggetto di lite, che impediscono alla parte una corretta valorizzazione dei temi decisionali e probatori.
Cass. civ. n. 28084/2025
La Corte di Cassazione ribadisce che non è giudice del fatto in senso sostanziale e il ricorso non può limitarsi a censurare la valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi una diversa interpretazione dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia valutato erroneamente le prove secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115, 116, 198 c.p.c., 2033 e 2946 c.c.).
Cass. civ. n. 12471/2025
Il consulente tecnico d'ufficio, pur non essendo un mezzo di prova, afferisce all'istruzione probatoria e può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti e dalle preclusioni istruttorie vigenti, a condizione che questi documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare. In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., tale consulente può acquisire documenti non prodotti, purché con il previo consenso delle parti.
Cass. civ. n. 11648/2025
In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può acquisire, anche autonomamente, documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Tuttavia, tale acquisizione necessita del consenso delle parti, che, se non contestata nel giudizio, si considera comunque valida. La mancata contestazione della documentazione acquisita dall'ausiliare del giudice durante le operazioni peritali preclude la possibilità di sollevare questa questione processuale nei gradi successivi.
Cass. civ. n. 16752/2024
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Cass. civ. n. 16012/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 1763/2024
Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.
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In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 5370/2023
In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.
Cass. civ. n. 15620/2017
In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico.
Cass. civ. n. 8403/2016
In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti).
Cass. civ. n. 12921/2015
Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti.
Cass. civ. n. 24549/2010
In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).
Cass. civ. n. 8659/1999
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.
Cass. civ. n. 517/1968
Il principio in base al quale il giudice del merito, quando riconosce esatte le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento non può valere quando lo stesso consulente tecnico, chiamato ad esaminare alcune partite di un conto, abbia espresso dei dubbi su alcune partite di esso, rimettendo ogni definitivo giudizio al giudice, costituendo in tal caso l'opinione del consulente, più che espressione di un giudizio tecnico, un apprezzamento probatorio circa il fatto sottoposto al suo esame. Le eventuali nullità della consulenza tecnica hanno sempre valore relativo per cui, se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, sono sanate. La sanatoria si estende anche alle nullità derivanti dall'aver tenuto indebitamente conto, senza il consenso delle parti di documenti non regolarmente prodotti in causa, che il consulente tecnico, a norma dell'art. 198 c.p.c., può esaminare soltanto al limitato fine di tentare, in materia contabile la conciliazione tra le parti stesse.