(massima n. 1)
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, puō tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attivitā dell'ausiliare č, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullitā relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non č fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.