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Articolo 186 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Dispositivo dell'art. 186 bis Codice di procedura civile

Su istanza di parte (1) il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [165, 167, 271 c.p.c.] (2). Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia (3) in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma (4).

Note

(1) L'istanza può essere presentata sia in un udienza (solitamente all'udienza ex art. 183 del c.p.c., ma anche in un momento successivo) che fuori udienza. In questo secondo caso, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti assegnando un termine per la notifica dell'istanza e del suo decreto.
(2) Il presupposto del provvedimento, emesso dal giudice istruttore a sua discrezionalità, è la non contestazione delle somma di denaro oggetto dell'istanza: la norma è, quindi, inapplicabile per il contumace (v. 290). La mancata contestazione può consistere nell'ammissione, implicita o esplicita, dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di pagamento o nella omessa eccezione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della stessa domanda; ovvero, nella mancata presa di posizione sui fatti enunciati dalla parte che richiede l'emissione dell'ordinanza.
L'istanza può essere proposta a partire dalla prima udienza ex art. 183 del c.p.c. (dies a quo) e fino al momento della precisazione delle conclusioni ex art. 189 del c.p.c. (dies ad quem). Non è mai ammessa in caso di sospensione o interruzione del processo.
(3) La conservazione dell'"efficacia" dell'ordinanza in caso di estinzione del processo è ritenuta attinente all'efficacia esecutiva dell'ordinanza, e non a quella di giudicato (come nel caso del decreto ingiuntivo ex art. 653). Non si deve infatti escludere che le parti possano agire con diverso autonomo giudizio di cognizione per far dichiarare l'inesistenza del diritto posto a fondamento della condanna.
(4) L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ai sensi dell'art. 177 del c.p.c. può essere sempre modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa e non può mai pregiudicare la decisione della causa, anzi: il suo contenuto è destinato ad essere assorbito dalla sentenza finale che accolga la domanda di condanna, oppure, al contrario, a perdere definitivamente ogni effetto nel caso di rigetto della medesima.

Ratio Legis

Le ordinanze previste agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater costituiscono i c.d. provvedimenti anticipatori di condanna, pronunciati dal giudice istruttore nel corso del processo, prima della sentenza definitiva, ma sullo stesso oggetto della domanda principale. Il fine di tali provvedimenti è quello di anticipare il soddisfacimento dell'istanza dedotta in giudizio, scoraggiando la prosecuzione di liti meramente pretestuose. Pur trattandosi di normali ordinanze istruttorie, modificabili e revocabili ex art. 177 del c.p.c. (tranne quella prevista dall'art. 186 quater), esse possiedono un carattere decisorio, i cui effetti sopravvivono all'estinzione del processo.

Spiegazione dell'art. 186 bis Codice di procedura civile

L'istituto in questione è stato introdotto con la L. 26.11.1990, n. 353, prendendo a modello l'analogo istituto previsto dal primo comma dell’art. 423 del c.p.c. in materia di processo del lavoro.
In forza di esso si attribuisce al giudice il potere di emettere, nel corso della trattazione, un provvedimento anticipatorio di condanna, e ciò al precipuo fine di razionalizzare e decongestionare la trattazione dei processi civili di condanna, mediante la rapida acquisizione di un titolo esecutivo.

Il legislatore del 2005 si è successivamente preoccupato di disciplinare l'ipotesi in cui l'ordinanza in questione venga emessa fuori udienza, avendo previsto che in questo caso il giudice dovrà disporre la comparizione personale delle parti, fissando un termine per la notifica del provvedimento.

Gli elementi che caratterizzano l’istituto sono:
  1. necessità di una istanza di parte;
  2. proponibilità di tale istanza sino al momento della precisazione delle conclusioni;
  3. discrezionalità del giudice nella valutazione relativa all'adottabilità o meno del provvedimento;
  4. l’oggetto dell’ordinanza deve essere il pagamento di somme;
  5. non contestazione delle parti costituite;
  6. l’ordinanza costituisce titolo esecutivo immediato e conserva la sua efficacia anche nel caso di estinzione del processo;
  7. la revocabilità e modificabilità del provvedimento nei limiti e secondo i principi espressi dal 1° e 2° comma dell’art. 177 del c.p.c. e dal 1° comma dell’art. 178 del c.p.c..

In particolare, un ruolo preminente tra i presupposti sopra visti assume la “non contestazione” da parte di tutte le “parti costituite” del diritto che l’attore reclama al pagamento di somme di denaro.
Tale “non contestazione” deve:
  1. avvenire nel corso dello svolgimento del processo;
  2. integrare una consapevole rinuncia a contestare;
  3. avere ad oggetto le somme, ma non necessariamente i fatti costitutivi dedotti a fondamento del diritto vantato dall'attore ad ottenere tali somme.

Si è precisato che l'emissione dell'ordinanza non può essere preclusa da una contestazione puramente generica, occorrendo una contestazione specifica e capillare.

In considerazione della funzione anticipatoria della tutela esecutiva attribuita all'istituto in esame e della competenza attribuita al giudice istruttore, si ritiene che ad esso si possa fare ricorso solo in primo grado, dovendosi di conseguenza escludere che la pronuncia di detta ordinanza possa ammettersi in grado di appello.

La norma in esame, inoltre, deve essere coordinata con il disposto di cui al primo comma dell'art. 115 del c.p.c., norma che impone al Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

Ha formato oggetto di discussione l'ammissibilità dell'ordinanza qui prevista nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in dottrina sembra prevalere l'orientamento che ritiene preferibile distinguere a seconda che il decreto ingiuntivo opposto sia o meno dotato di efficacia esecutiva, in quanto se immediatamente esecutivo si verrebbe di fatto a realizzare una duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo diritto sostanziale.

Considerato che la legge individua espressamente la revoca come unico rimedio avverso le ordinanze di pagamento, deve escludersi l'esperibilità del reclamo di cui all'art. 669 terdecies del c.p.c., e ciò anche per il fatto che trattasi di istituto del tutto estraneo ai provvedimenti cautelari in senso proprio.

Massime relative all'art. 186 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20789/2017

La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.

Cass. civ. n. 609/1998

L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.) — il cui presupposto di emissione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda — spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.

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Martina chiede
martedì 06/09/2011 - Veneto
“Controparte ha proposto istanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. nella memoria n.1 (art. 183, VI comma).
Il giudice, con ordinanza, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha dato termine per la notifica.
Ora devo depositare la memoria n. 2 (art. 183, VI comma).
Replico in questa sede oppure in udienza?”
Consulenza legale i 11/10/2011

L’ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis e art. 186 ter c.p.c. è soggetta al regime di libera revocabilità e modificabilità ex art. 177 del c.p.c. e art. 178 del c.p.c., primo comma, inoltre, si tratta di un provvedimento "destinato ad essere assorbito dalla emendata sentenza di cui seguirà il regime delle impugnazioni con conseguente adeguata tutela dei diritti soggettivi delle parti, incisi dal quel provvedimento" (Cass. civ. n. 6325/1999).

Nel caso di specie, contro un'istanza avanzata all'udienza di trattazione , si consiglia alla parte nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento di contestare in udienza la domanda e i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (si avvisa che i presupposti per la concessione di un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sono diversi da quelli per un'ordinanza ex art. 186 ter), mentre la II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è dedicata all'indicazione delle prove, quindi, ha natura eminentemente istruttoria.