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Articolo 178 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Controllo del collegio sulle ordinanze

Dispositivo dell'art. 178 Codice di procedura civile

Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile [80 bis disp. att.] (1).

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (2).

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta [112 bis disp. att.]. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi (3).

(omissis) (4).

Note

(1) La causa si intende rimessa al collegio (art. 189 del c.p.c.) quando passa nella fase decisoria, sia davanti al giudice in composizione monocratica che collegiale, a seconda dei casi). Ciò avviene nei casi previsti dall'art. 187 del c.p.c., ossia quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di alcun mezzo istruttorio; quando deve essere decisa una questione di merito avente carattere preliminare; se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali; infine, una volta terminata la fase istruttoria.
E' bene precisare che, a prescindere da una specifica istanza delle parti circa la modifica di ordinanze revocabili del g.i., il collegio non ha alcun obbligo di attenersi ad esse.
(2) Comma così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, art. 15.
Per le parti è possibile proporre reclamo immediato al collegio limitatamente ai casi in cui il giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico (ossia, quando non si tratti di tribunale in composizione monocratica), abbia emanato una ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio.
Questo reclamo viene deciso dal collegio con sentenza, in caso di rigetto (si tratterà di una sentenza appellabile con i normali mezzi di impugnazione); o con ordinanza, se lo accoglie, e il giudizio quindi prosegue.
Nei casi in cui il tribunale giudichi in composizione monocratica, l'ordinanza estintiva emessa dal g.i. è assimilabile alla sentenza del tribunale in composizione collegiale e quindi può essere impugnata con appello.
(3) Periodo aggiunto con l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995, art. 15.
(4) I commi 6, 7 e 8 sono stati soppressi con l. 26 novembre 1990, n. 353. Essi recitavano: " I commi: “Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280. Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".

Ratio Legis

Il ridimensionamento della portata del reclamo al collegio è stata opera della riforma del 1990. Ora, sono generalmente proponibili al collegio tutte le questioni risolte dal g.i. con ordinanza revocabile. Quanto alle ordinanze che dichiarano l'estinzione del processo, l'art. 178 del c.p.c. richiama il reclamo previsto dall'art. 308 del c.p.c., istituto che esisteva prima del '90.

Spiegazione dell'art. 178 Codice di procedura civile

L’art. art. 189 del c.p.c., richiamato al primo comma di questa norma, si riferisce alle ipotesi in cui il giudice istruttore decide di rimettere le parti al collegio, ossia:
  1. quando ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di istruzione probatoria (art. 187 del c.p.c. comma 1);
  2. quando si tratta di decidere una questione preliminare di merito che possa definire il giudizio (art. 187 del c.p.c. comma 2);
  3. in caso di questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali (art. 187 del c.p.c. comma 3);
  4. nel caso in cui si sia conclusa l’attività istruttoria.

Anche se le parti non provvedono ad impugnare l’ordinanza del giudice istruttore, il collegio non è mai vincolato nella sua decisione dai provvedimenti che lo stesso giudice istruttore ha emanato, potendo svolgere su di essi un controllo c.d. successivo, nel senso che si verifica dopo che il provvedimento è stato pronunciato.

Sebbene oggetto di tale controllo dovrebbero essere le ordinanze revocabili (non potendovi essere assoggettate quelle di natura irrevocabile), si ritiene che il collegio non possa essere condizionato dall'ordinanza seppure irrevocabile, con la conseguenza che, in fase di controllo, anche se l’ordinanza viene solo formalmente mantenuta, se ne potrà discostare e decidere senza tenerne conto (tale controllo potrà essere esercitato d'ufficio, senza che sia necessaria alcuna istanza di parte).

Il secondo comma è stato aggiunto dalla Legge 353/1990, la quale ha abrogato i successivi commi 6, 7 e 8.
A seguito di tale riforma, infatti, si è posto il problema della ammissibilità o meno del reclamo avverso il provvedimento di estinzione disposto dal giudice istruttore come giudice unico, in quanto escludere il reclamo avrebbe significato impedire ogni altro possibile rimedio.
Così, dottrina e giurisprudenza sono giunti alla conclusione che il provvedimento con il quale il giudice unico decide sul reclamo avrà:
  1. la forma dell’ordinanza se accoglie il reclamo e dispone la prosecuzione del giudizio;
  2. la forma di sentenza se respinge il reclamo: in questo caso saranno esperibili i normali rimedi di impugnazione.

Il reclamo, invece, non è ammissibile nel caso in cui l’ordinanza sia stata reclamata dinanzi al collegio sull’errato presupposto che si verta in materia riservata a quest’ultimo giudice, ma in realtà di competenza del giudice monocratico.

I successivi commi della norma si fanno carico di provvedere al rispetto del contraddittorio tra le parti, con la previsione di memorie e repliche nei termini assegnati alle parti.
È anche possibile l'esame congiunto di più reclami, provenienti da parti diverse, nonché il reclamo incidentale, tuttavia sempre nel rispetto del termine.

Massime relative all'art. 178 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23997/2019

Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/06/2017).

Cass. civ. n. 9930/2019

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Cass. civ. n. 30161/2018

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).

Cass. civ. n. 27415/2018

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013).

Cass. civ. n. 7472/2017

Nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resta precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione.

Cass. civ. n. 16993/2007

La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.

Cass. civ. n. 6618/1983

Al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo al collegio, avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo e pronunciata fuori udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 308 c.p.c., la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollente in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie, consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio).

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