Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16993 del 1 agosto 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere.

(massima n. 2)

In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto.

(massima n. 3)

La mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 c.p.c., avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione.

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