Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 9930 del 9 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo č ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento č soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

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