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Articolo 726 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domanda per dichiarazione di morte presunta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 726 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La domanda per dichiarazione di morte presunta (1) si propone con ricorso [disp. att. 190] (2), nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso (3) (4).]

Note

(1) La dichiarazione di morte presunta di un soggetto può essere richiesta se sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia dell'assente ai sensi dell'art. 58 del c.c. o anche nei casi in cui sia molto probabile che il soggetto sia deceduto e nei quali la legge prevede un periodo minore di tempo per la concessione del provvedimento richiesto, ad esempio nel caso in cui il soggetto sia scomparso in operazioni belliche è sufficiente che siano trascorsi tre anni dalla fine delle ostilità, o quando il soggetto sia stato fatto prigioniero del nemico è sufficiente che siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace. Inoltre, la dichiarazione di morte presunta non richiede la preventiva dichiarazione di assenza.
(2) Anche in tal caso la competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito camerale e si conclude con un provvedimento definitivo che assume la forma di sentenza.
(3) I soggetti legittimati a proporre il ricorso sono il pubblico ministero e tutti coloro che potrebbero chiedere l'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
(4) Nel ricorso vanno indicati il nome, il cognome e il domicilio dei presunti eredi dello scomparso, del suo procuratore o rappresentante legale, se esistenti, e di tutte le altre persone che perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte della persona scomparsa. Inoltre, devono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

Spiegazione dell'art. 726 Codice di procedura civile

Per l’individuazione dei presupposti ordinari della domanda occorre richiamare il disposto dell’art. 58 del c.c., il quale fa riferimento alla circostanza che siano trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, ed in ogni caso non meno di nove anni dal raggiungimento della maggiore età dello stesso assente.

Non rientra tra i presupposti della domanda la circostanza che sia stata precedentemente dichiarata l'assenza né, ovviamente, che siano stati emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
In ogni caso, il tempo previsto dalla legge quale presupposto per la dichiarazione di morte presunta deve essersi compiuto al momento della pronuncia, e non necessariamente del deposito del ricorso.

Secondo quanto previsto dall’art. 58 del c.c., per l’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda per la dichiarazione di morte presunta occorre fare riferimento ai criteri dettati dall’art. 48 del c.c. in tema di adozione dei provvedimenti conservativi del patrimonio dello scomparso.

Sempre ai sensi dell’art. 58 del c.c., la legittimazione ad agire spetta al P.M. ed ai soggetti indicati di cui all’art. 50 del c.c., ossia i presunti eredi legittimi o testamentari, i loro eredi, i legatari, i donatari e tutti coloro in favore dei quali ne deriverebbe la liberazione da obbligazioni o l'acquisizione di diritti per effetto della morte dell'assente.
In considerazione del mancato richiamo al primo comma di detto art. 50 c.c., si ritiene che tale elencazione sia tassativa, dovendosi così escludere altri soggetti interessati.

La domanda si propone con ricorso ed il suo contenuto minimo va individuato nell'indicazione dei dati identificativi dei soggetti legittimati.

Massime relative all'art. 726 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1588/1962

A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c., competente a dichiarare la morte presunta č il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per «tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza» deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c., al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.

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