Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1996 del 23 agosto 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilitą del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c., senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell'assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi.

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