Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà (1) e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi(2).
Se la domanda è proposta da altri interessati (3), il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50 ultimo comma c.c., e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice(4).
Note
(1)
Si precisa che i soggetti legittimati a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente sono tutti i soggetti interessati al patrimonio dell'assente, tra cui anche i creditori dell'assente, e coloro che ritengono ragionevolmente di vantare diritti sui beni dell'assente, nonché il pubblico ministero.
(2)
Se la domanda è proposta dagli eredi legittimi, il giudizio si svolge davanti al tribunale in camera di consiglio e termina con la pronuncia di un decreto soggetto a reclamo in Corte d'appello e revocabile oltre che modificabile in ogni tempo, restando però salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede anteriormente alla modificazione o alla revoca.
(3)
Diversamente, se la domanda è proposta dai presunti eredi testamentari o dai loro eredi, il procedimento si svolge davanti al tribunale nelle forme ordinarie e in contraddittorio con coloro che sarebbero gli eredi legittimi e termina con sentenza, con la quale viene ordinato il rilascio di una cauzione e le cautele di cui all'
art. 50 del c.c. e all'
art. 53 del c.c..
(4)
Il provvedimento con cui il tribunale autorizza l'immissione temporanea nei beni dell'assente è sottoposto alla condizione risolutiva del ritorno dell'assente, o della prova della sua esistenza in vita. Verificandosi tali eventi infatti, gli effetti del provvedimento decadono automaticamente senza che sia necessario un altro provvedimento giurisdizionale.