I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore (1) [82 ss.].
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto (2).
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (3).
Note
(1)
Con la sent. 30-6-1971, n. 151 la Consulta era intervenuta dichiarando l'illegittimità dei previgenti artt. 707, comma 1 e
708 «nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del tribunale e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori». L'effetto di tale pronuncia è stato quello di consentire alle parti di farsi assistere dai difensori, anche se, nella prassi, il Presidente del tribunale convoca i coniugi per un colloquio personale riservato, incontrandoli prima singolarmente e poi congiuntamente, all'udienza fissata per il rituale tentativo di conciliazione. Infatti, si precisa che il comma in analisi indica come l'assistenza del difensore debba essere intesa quale mera facoltà di ciascun coniuge in ragione del fatto che questi in sede di udienza presidenziale non sono chiamati a compiere atti di natura processuale, potendo quindi comparire senza il difensore.
(2)
Tale comma indica che la mancata comparizione del ricorrente priva di effetti la domanda di separazione. Tale conseguenza deve essere però contemperata dal disposto di cui all'art. 8, comma 7, l. 6-3-1987, n. 74 che esclude la perdita di efficacia della domanda qualora la mancata presentazione di uno dei coniugi sia giustificata da gravi e comprovati motivi.
Si precisa poi che nella prassi, se l'impedimento è solo temporaneo si avrà un rinvio dell'udienza, evitando al coniuge ricorrente di incorrere in tale drastica sanzione. Diversamente, in caso di impedimento non temporaneo è consentito al coniuge ricorrente di comparire a mezzo di procuratore speciale.
(3)
Nell'ipotesi di omessa comparizione del coniuge convenuto, il presidente verifica la regolarità della notifica del ricorso ordinando, se necessario, la sua rinnovazione e il constestuale rinvio dell'udienza. Diversamente, se la notifica è regolare, il rinvio ad un'udienza successiva è consentito solo in presenza di un legittimo impedimento del convenuto o di un suo effettivo interesse al tentativo di conciliazione. In mancanza di legittimo impedimento o di interesse al tentativo di conciliazione, la mancata comparizione della controparte equivale ad insuccesso del tentativo di conciliazione.