Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1384 del 11 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 157 terzo comma c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dell'art. 694 c.p.c. — sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione delle cose — non può essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli artt. 604 e 695 c.p.c., ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullità di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l'accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell'urto e i suoi effetti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.