Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4094 del 9 novembre 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

La misura della riduzione del prezzo di vendita, per il caso di vizi della cosa venduta e di esperimento da parte del compratore della actio quanti minoris (art. 1492 c.c.), deve essere determinata in funzione della necessità di ripristinare l'equilibrio economico fra le prestazioni contrattuali. Pertanto, l'equivalente in denaro della diminuita utilità o menomata idoneità della cosa, in dipendenza dei vizi da cui è affetta, deve essere detratto dal prezzo pattuito, e non dall'eventuale diverso valore che la cosa stessa avrebbe oggettivamente sul mercato, se immune da vizi.

(massima n. 2)

Nell'accertamento tecnico preventivo, la pretesa insufficienza del termine intercorrente fra la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l'udienza prevista per la comparizione medesima, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento. In esso, infatti, la legge non prevede un termine minimo per la comparizione delle parti, la quale, del resto, può essere omessa (art. 697 c.p.c.), in relazione a motivi di urgenza discrezionalmente valutabili dal giudice adito.

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