Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1505 del 12 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario peraltro quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti ex lege in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali ma non impedisce al giudice nel giudizio di opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti.

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