Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19727 del 23 dicembre 2003

(5 massime)

(massima n. 1)

Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come quella della apposizione della dizione «F.A.» (che sta per «Fatto Avviso»), con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria, e la relativa registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, recanti la firma «per ricevuta» dell'ufficio destinatario.

(massima n. 2)

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto (nel caso, di appello) non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì soltanto dell'ordinaria procura ad litem.

(massima n. 3)

Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare — con motivo di gravame — le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

(massima n. 4)

Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.

(massima n. 5)

Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.

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