L'ufficiale giudiziario (1) assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] (2) e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce (3).
Note
La notifica di un atto consiste nella consegna al destinatario di una copia conforme all'originale. La prova dell'avvenuta notifica consiste nella relata di notifica, munita di data e di sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce all'originale dell'atto da notificare e alla copia dell'atto. Si tratta di atto pubblico visto che l'ufficiale giudiziario riveste la carica di pubblico ufficiale, pertanto, fa fede fino a querela di falso.
Nella seconda, di natura amministrativa, rientrano l'attività documentale, di redazione di processo verbale delle proprie attività che fa piena prova fino a querela di falso, quella preparatoria, tra cui spicca l'attività di notificazione di citazioni, sentenze ed altri atti, e quella, ormai puramente formale, di assistenza all'udienza.