Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 216 del 17 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assistenza dell'ufficiale giudiziario all'udienza attiene ad una attivitā materiale prevista per l'ordinato svolgimento dell'udienza; pertanto, l'assenza dell'ufficiale giudiziario non č motivo di nullitā degli atti svolti all'udienza.

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