Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14478 del 23 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ufficiale giudiziario non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì un ausiliario del giudice, il quale può compiere solo verifiche strettamente formali, senza la possibilità di assumere determinazioni volte ad anticipare (o, addirittura, a sovrapporsi a) quelle spettanti al giudice dell'esecuzione e/o ai giudici delle opposizioni esecutive, e rifiutare il compimento dell'atto di pignoramento in base ad un controllo del titolo esecutivo soltanto se il documento presentato per l'avvio dell'espropriazione forzata è manifestamente carente dei requisiti formali prescritti, tanto da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).

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