Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12516 del 17 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 111 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici — che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco — né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari — spettante al cancelliere — gli attribuisce la particolare competenza — concorrente con quella analoga di quest'ultimo — a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.