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Articolo 58 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Altre attività del cancelliere

Dispositivo dell'art. 58 Codice di procedura civile

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti [disp. att. 76, 100], all'iscrizione delle cause a ruolo[168; disp. att. 71], alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti [169; disp. att. 72], alle comunicazioni [136; disp. att. 45] e alle notificazioni [137, 151] prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce (1).

Note

(1) Il cancelliere è tenuto a rilasciare copie ed estratti autentici dei documenti prodotti dalle parti e alla regolare tenuta e conservazione dei registri di cancelleria, nonchè a compiere attività materiali come l'iscrizione a ruolo e la formazione del fascicolo d'ufficio, da conservare insieme ai fascicoli di parte. Inoltre, è tenuto ad eseguire tutte le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge.

Spiegazione dell'art. 58 Codice di procedura civile

Nella sua qualità di pubblico ufficiale, il cancelliere rilascia certificati (quali copie ed estratti di documenti) e compie determinate attività, come:
  1. l’iscrizione a ruolo;
  2. la formazione del fascicolo del giudice;
  3. la conservazione dei registri obbligatori relativi alle procedure civili, penali ed amministrative;
  4. l’esecuzione delle comunicazioni e notificazioni che gli vengono imposte dalla legge o dal giudice.
In giurisprudenza è stato posto in evidenza il carattere necessario ed insostituibile nella sua attività di rilascio copie ed estratti autentici, facendosi osservare che è da ritenere giuridicamente inesistente la notifica di una sentenza eseguita in copia non ritualmente spedita dal cancelliere (ossia dallo stesso non autenticata).
Infatti, l’ufficiale giudiziario che esegue la notifica deve consegnare al destinatario una copia conforme all’originale e tale conformità può essere certificata solo dal cancelliere che, per sua funzione istituzionale, attende al rilascio delle copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all’originale ed è, quindi, l’unico pubblico depositario autorizzato a spedire copia delle sentenze.

In materia di orari di apertura al pubblico delle cancellerie, regolati dall’art. 162 della Legge 23.10.1960 n. 1196, la Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di disposizioni con carattere meramente organizzativo dell’attività della pubblica amministrazione, le quali non sono in grado di attribuire alcun diritto soggettivo agli interessati; da ciò se ne è fatto conseguire che la fissazione di un orario di apertura di durata inferiore a quella legale impone in ogni caso ai soggetti interessati l’onere del deposito degli atti negli orari fissati, pena il verificarsi delle decadenze stabilite dalle norme processuali.
Nel momento in cui le parti depositano gli atti che li riguardano, il cancelliere deve provvedere ad inserirli nel fascicolo d’ufficio, per restare custoditi presso la cancelleria. I medesimi atti non potranno essere restituiti alle parti stesse, le quali da quel momento hanno facoltà di richiederne al cancelliere copie o estratti autentici (lo scopo di tale regola è indubbiamente quello di impedirne qualunque alterazione successiva al deposito).
Va a tal proposito evidenziato che la regolarità formale di un atto può essere riscontrata solo con riferimento a quello che è rimasto depositato in cancelleria.

Altra importante normativa che interessa l’attività del cancelliere e di cui il medesimo deve curare l’osservanza, è quella che concerne la misura dell’imposta di bollo. La disciplina previgente, dettata dall’art. 7 della Legge n. 405//1990 è stata integralmente modificata dall’art. 9 della Legge n. 488/1999, successivamente confluito nel c.d. Testo Unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002), il quale ha introdotto il principio della progressività del contributo in ragione del valore della causa.

Massime relative all'art. 58 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5160/2009

L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.

Cass. civ. n. 13166/2005

Ai sensi del secondo comma dell'art. 739 c.p.c., nei procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono "in confronto di più parti", la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice "a quo" o su istanza di quell'ausiliare. Ne consegue che, per effetto di tale disciplina, applicabile anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale (salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso), la notifica del decreto emesso dal tribunale sul ricorso proposto, "ex" art. 30, sesto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, eseguita a cura del cancelliere del giudice, non è idonea a determinare la decorrenza del suddetto termine per il reclamo avverso il citato decreto.

Cass. civ. n. 4185/1980

Poiché la disciplina approntata dal codice di procedura civile nel designare all'art. 137 nell'ufficiale giudiziario l'organo esecutivo delle notificazioni non pone una regola assoluta ed inderogabile, consentendo all'art. 58 l'espletamento di tale attività anche al cancelliere, nel procedimento di adozione speciale, anche alla stregua delle speciali peculiarità della materia, nonché in ragione del rapporto diretto che si instaura tra l'organo giudiziario e le parti interessate e della conseguente previsione della notifica di ufficio dei provvedimenti, la notifica del decreto del tribunale dei minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore è validamente eseguita, anche agli effetti della decorrenza del termine per l'opposizione, ove compiuta mediante consegna alle parti di copia del decreto ad opera del cancelliere, risultando rispettate le esigenze e gli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

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