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Articolo 151 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Dispositivo dell'art. 151 Codice di procedura civile

Il giudice può prescrivere (1), anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge (2), e anche per mezzo di telegramma collazionato (3) con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari (4) o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (5).

Note

(1) Il provvedimento giudiziale che autorizza forme di notifica diverse da quelle ordinarie rappresenta una facoltà discrezionale basata su una valutazione delle circostanze operata dal giudice stesso. Tuttavia, è bene ricordare che il giudice resta pur sempre vincolato ai requisiti essenziali del procedimento notificatorio, quali la certificazione dell'ufficiale giudiziario, la consegna di copia conforme all'originale, e l'osservanza delle forme che assicurino la conoscenza dell'atto.
(2) Il giudice può disporre che vengano utilizzati mezzi particolari quali telefono, telegrafo, stampa, radio e altri apparecchiature elettroniche usate per trasmissioni di messaggi, quali il telefax. In ogni caso è necessario che si tratti di mezzi che offrono la certezza giuridica che l'atto sia venuto a conoscenza legale del destinatario. Inoltre, è prevista la possibilità di avvalersi di soggetti differenti dagli ufficiali giudiziari, quali ad esempio gli organi di polizia giudiziaria o i notai.
(3) Nell'ipotesi in cui il mittente abbia fatto correggere il testo originale prima della spedizione, si ritiene che sia privo di colpa per le eventuali divergenze tra originale e riproduzione (si cfr. l'art. 2706 del c.c.).
(4) La norma si riferisce ad una circostanza particolare, la quale deve essere tale da richiedere dei mezzi che assicurino una maggiore economia per la parte istante o maggiore sicurezza per il destinatario ovvero deve consistere nell'impossibilità di fatto di eseguire la notifica secondo i modi ordinari. Si pensi, ad esempio ad uno sciopero degli ufficiali giudiziari o ad una calamità naturale che abbia reso inutilizzabile gli uffici giudiziari.
(5) Ad esempio, l'esigenza di maggiore celerità sorge nel caso in cui l'esecuzione della notifica sia richiesta al fine di impedire una decadenza, non altrimenti evitabile attraverso i mezzi ordinari.

Ratio Legis

La norma in esame attribuisce al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in relazione all'individuazione dei presupposti per la sua applicazione ed alla determinazione dei modi di procedere alla notifica, salvo il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..

Spiegazione dell'art. 151 Codice di procedura civile

Questa norma prevede la possibilità che il giudice, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, prescriva una forma di notificazione diversa da quelle prima disciplinate.
La circostanza che qui non siano indicati precisi parametri di riferimento in ordine al contenuto del provvedimento che il giudice potrà adottare, non deve intendersi nel senso che egli goda di una libertà illimitata nell’ordinare tale tipo di notifica.

Inoltre, nell’ordinare una forma diversa di notifica non può mai essere compromesso il diritto di difesa prescritto dall’art. 24 Cost. (definito come inviolabile in ogni stato e grado del processo) né il diritto al contraddittorio.

Proprio nel rispetto di tali principi è stata ad esempio qualificata come inesistente la notifica effettuata a mezzo fax, poiché manca la prova della consegna dell’atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario.

Qualora il giudice disponga con proprio provvedimento la notifica di un atto in modo diverso da quello stabilito dalla legge per il ricorrere di particolari circostanze, la sua mancata notificazione entro il termine di decadenza preclude alla parte la possibilità di avvalersi del successivo venir meno delle ragioni che avevano giustificato il provvedimento (e, dunque, di notificare oltre quel termine secondo le forme ordinarie di notifica).

Non è sindacabile in cassazione il provvedimento con il quale il giudice autorizza la notifica in forma diversa al ricorrere di particolari circostanze, in quanto costituisce esercizio di una facoltà discrezionale, rimessa alla valutazione del giudice di merito.

Occorre precisare, infine, che questa norma non può trovare applicazione per le notificazioni all’estero, qualora sussista tra gli stati interessati una convenzione internazionale, che preveda specifiche modalità di notificazione (in tal senso si argomenta dal fatto che l’art. 142 del c.p.c. attribuisce alle convenzioni internazionali il valore di fonte primaria); qualora, invece, le convenzioni internazionali dovessero mancare e si possa fare ricorso alla disciplina sussidiaria interna, potrà essere utilizzata anche la notifica ex art. 151 c.p.c.

Massime relative all'art. 151 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20078/2008

La notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del fax previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevedendo la norma che il giudice decida nei due giorni successivi «convocate le parti » (e, quindi, nel rispetto dell'imprescindibile garanzia del contraddittorio ) ; conseguentemente, l'idoneità delle modalità di convocazione non specificamente stabilite dalla norma va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere attesa la prescrizione di cui all'art. 137 c.p.c., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 14570/2007

Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l'attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l'ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all'organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell'ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di «circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità» che giustificano la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Cass. civ. n. 13868/2002

In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c, applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie).

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