Cassazione civile Sez. III sentenza n. 112 del 7 gennaio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Le sentenze che statuiscono sulla competenza — salvo quanto stabilito per le decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento — non sono mai suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale. Invero, la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non pił impugnabile, dą luogo soltanto al giudicato formale il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice del relativo processo, a differenza delle sentenze su questioni di merito, le quali spiegano i loro effetti fuori del processo e sono vincolanti in tutti i futuri giudizi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.