Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 764 del 12 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La pronuncia che dichiari l'incompetenza, a seguito di eccezione rilevata, d'ufficio o dalla parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso di declaratoria emessa in sede d'appello con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto l'error in procedendo così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'eccezione. Ne consegue che, qualora si tratti di pronuncia dichiarativa dell'incompetenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile, il giudice avanti al quale la causa viene riassunta, ove ritenga la competenza per tali ragioni di altro giudice, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio (tuttora ammissibile nell'ordinamento, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche), ma deve prendere atto della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente e considerare preclusa, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello, la contestazione sulla propria competenza per quelle ragioni. Qualora contro la suddetta pronuncia la parte proponga regolamento necessario di competenza ovvero, a seguito della riassunzione e trattandosi di declaratoria dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, il giudice ad quem formuli istanza di regolamento di competenza d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, ha il potere di rilevare anche d'ufficio l'intempestività della rilevazione dell'eccezione di incompetenza e deve dichiarare inammissibile il regolamento. (In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, proposto da un pretore del lavoro, il quale aveva rilevato la propria incompetenza per territorio inderogabile, a seguito della rimessione da parte del tribunale del suo circondario di una controversia in materia di lavoro, erroneamente avanti ad esso introdotta con il rito ordinario e riguardo alla quale era stata eccepita soltanto l'incompetenza per materia del tribunale e non anche la sussistenza della competenza per territorio inderogabile del pretore del lavoro di altro circondario. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale questione fosse preclusa in quanto non rilevata né d'ufficio né su istanza di parte avanti al giudice a quo entro i termini stabiliti dall'art. 428 c.p.c., affermando, altresì, che tali termini erano comunque applicabili nonostante l'introduzione della causa avanti al tribunale con il rito ordinario).

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