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Articolo 292 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

Dispositivo dell'art. 292 Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter) , ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 292 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 10827/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo la disciplina, applicabile ratione temporis della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della suddetta legge che, surrogandosi al danneggiato in virtù del successivo articolo 29, agisce per il recupero dell'indennità a questo corrisposta, poichè subentra nella posizione sostanziale di costui, si avvale dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dall'articolo 22 della legge medesima senza essere obbligato a rinnovarle.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si prescrive in dieci anni, secondo il disposto dell'articolo 2946 c.c., l'azione di regresso che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, (applicabile ratione temporis) l'impresa designata esercita nei con fronti del danneggiante in virtù dell'articolo 29 della medesima legge per il recupero dell'indennità corrisposta al danneggiato. Infatti, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione.

Cass. civ. n. 8085/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della mala gestio che legittima il superamento del massimale, rientrando nella causa petendi della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5, c.c., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.

Cass. civ. n. 5441/2006

Il diritto dell'assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l'assicuratore ha pagato l'indennità, si prescrive, come quello del danneggiato, non più nel termine biennale a norma dell'art. 2947 secondo comma c.c. bensì ai sensi dell'art. 2953 c.c. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.

Cass. civ. n. 26041/2005

Nell'ipotesi di cessione del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia delle vittime della strada, in cui nome e per cui conto sia stata convenuta in giudizio l'impresa cessionaria, ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c. Ne consegue che il giudicato svolge la funzione di opponibilità alla liquidazione non solo relativamente all'an ma anche relativamente al quantum, ai fini dell'insinuazione nel passivo della procedura concorsuale e che il litisconsorzio processuale atipico del commissario liquidatore permane anche nei gradi di giudizio - relativi al solo quantum - successivi a quello in cui si è formato il giudicato sull'an debeatur.

Cass. civ. n. 25006/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante da circolazione stradale, nel caso di assoggettamento dell'impresa di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa, la sentenza intervenuta nei confronti dell'impresa cessionaria del portafoglio — stante il trasferimento dell'accertamento del credito dalla fase della procedura di liquidazione a quello del giudizio ordinario di cognizione instaurato per l'accertamento e la liquidazione del danno, nel quale il commissario liquidatore è parte necessaria - fa stato nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. Ciò, tuttavia, non comporta a carico del commissario liquidatore un onere di contestazione (con conseguente preclusione in sede concorsuale allorché sia esercitato il diritto di surroga verso l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della procedura) in ordine a mala gestio riconducibile, anziché all'impresa in liquidazione, all'impresa cessionaria ed al Fondo di garanzia. Difatti, il commissario liquidatore non ha interesse ad impugnare una sentenza emessa in giudizio di risarcimento nella parte relativa alla condanna dell'impresa cessionaria (e/o del Fondo) al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria oltre il massimale di legge, perché, trattandosi di obbligazione non propria, il relativo onere non può non far capo che al soggetto cui sia imputabile il comportamento defatigatorio, e non all'impresa in liquidazione. Deve pertanto escludersi che l'opponibilità alla liquidazione coatta amministrativa dell'accertamento relativo al credito, insito nella pronuncia di condanna emessa nel giudizio di risarcimento, si estenda alla quota dei danni ascrivibili a mala gestio imputabile all'impresa cessionaria.

Cass. civ. n. 11608/2005

In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art. 29 (Rectius: 20 - N.d.R.) della legge n. 990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorché la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata; ciò perchè la legittimazione passiva dell'impresa designata in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato non esclude l'interesse dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa a proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza di condanna, atteso che l'impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, ha azione di surroga nei confronti dell'impresa decotta ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 23015/2004

Nel caso di assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni da responsabilità civile automobilistica ha diritto ad essere ammessa al passivo della procedura concorsuale per l'intera somma che sia stata condannata a pagare a titolo di risarcimento danni nei giudizi promossi dagli assicurati, restando precluso nella sede concorsuale l'accertamento della riconducibilità di parte della stessa al risarcimento dei danni per mala gestio, in quanto il Commissario liquidatore è parte necessaria dei giudizi di risarcimento e, conseguentemente, è esclusivamente in questa sede che può essere accertata la quota dei danni ascrivibili alla mala gestio eventualmente imputabile all'impresa cessionaria.

Cass. civ. n. 19766/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la domanda proposta nei confronti del responsabile del sinistro dall'impresa designata che abbia risarcito il danno - si tratti di azione di rivalsa ex art. 2055, comma 2, c.c., si tratti invece di surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 5, stesso codice - non può comunque essere per la prima volta proposta in grado di appello, ove originariamente sia stato dedotto in giudizio solo il rapporto tra danneggiato e responsabile, trattandosi di domanda che attiene ad un rapporto (interno) diverso e autonomo rispetto a quello dedotto.

Cass. civ. n. 366/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19, primo comma, lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dell'esecuzione del pagamento al danneggiato.

Cass. civ. n. 10489/2001

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa di liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c.

Cass. civ. n. 10394/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19-29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ultimo comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ultimo comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che, prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale, l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge.

Cass. civ. n. 5289/1997

L'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, che abbia risarcito un danno da incidente stradale verificatosi prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, ha diritto di insinuare al passivo della procedura concorsuale indicata l'intera entità oggetto della condanna, comprensiva del pregiudizio di svalutazione monetaria e di interessi, anche per l'importo maturato nel periodo successivo alla soglia degli eventi concorsuali della procedura liquidativa predetta.

Cass. civ. n. 3535/1996

L'impresa designata in nome del fondo di garanzia vittime della strada, la quale — una volta risarcito il danneggiato — abbia agito in regresso nei confronti del responsabile del sinistro, ai sensi dell'art. 29 legge 24 dicembre 1969, n. 990, può ripetere dall'autore dell'illecito quanto pagato al danneggiato per capitale, interessi e spese, ma non può ripetere le eventuali maggiori somme corrisposte oltre il massimale, a causa del proprio colposo ritardo nell'adempimento. L'obbligazione di corrispondere interessi e rivalutazione anche oltre il massimale di polizza è infatti una obbligazione accessoria, ascrivibile all'esclusivo comportamento dell'impresa, e della quale non può rispondere il responsabile del danno.

Cass. civ. n. 843/1995

La costituzione della rendita in favore del danneggiato da un incidente stradale importa per l'ente erogatore un depauperamento, che fa sorgere, in capo allo stesso ente, un credito nei confronti dell'istituto assicuratore del danneggiante, in forza del disposto dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, attributivo di un'azione diretta per il soddisfacimento di detto credito; il quale è produttivo di interessi, è soggetto, ricorrendone i presupposti, a rivalutazione, a titolo di maggior danno, in caso di ritardo nel pagamento da parte del soggetto obbligato. Gli interessi e la rivalutazione di detto credito sono riconoscibili anche oltre il massimale di polizza e decorrono dalla data della prima richiesta dell'istituto di assicurazione sociale, qualora ne vi sia stato ritenuto colpevole nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, in favore del danneggiato, da parte dell'istituto assicuratore della r.c.a.

Cass. civ. n. 6209/1994

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella L. n. 738 del 1978, la quale abbia pagato — in relazione a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, aveva già riscosso i premi — indennizzi in misura eccedente il massimale determinato per legge e comprendente anche la franchigia di lire 100.000 per danni a cose, ha diritto di rivalersi, per tali eccedenze, nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta e può, di conseguenza inserirsi nella procedura concorsuale con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dell'assicurato e del danneggiato, in quanto detta impresa cessionaria — che, non avendo percepito i premi, è soggetta all'obbligo di anticipazione degli indicati indennizzi nei limiti del massimale di polizza, ma ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le sole somme minime stabilite per legge — resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione) se non le fosse riconosciuta l'esperibilità dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 29, comma 2, della L. n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 12014/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, come previsto dall'art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).

Cass. civ. n. 10851/1991

L'art. 29 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 non pone a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicurazione l'obbligo di rimborsare, in ogni caso, all'impresa designata l'indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolazione del veicolo stesso, ma subordina tale obbligo all'accertamento di una sua responsabilità civile, con la conseguenza che il predetto obbligo va escluso qualora il proprietario provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Cass. civ. n. 12036/1990

Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 — rispettivamente proprietario e conducente del veicolo non identificato, nonché proprietario e conducente del veicolo non assicurato — di guisa che, non trattandosi di obbligazione solidale con quella dei predetti responsabili, il regresso del fondo nei loro confronti (sempre ché il proprietario e il conducente del veicolo non identificato sia successivamente identificato) ai sensi dell'art. 29, è totale, per il recupero dell'intero risarcimento corrisposto al danneggiato. Nell'ipotesi di corresponsabilità nella produzione dell'evento dannoso fra il soggetto sostituito dal fondo ed altri, il fondo che abbia corrisposto l'integrale risarcimento ha azione di regresso verso i corresponsabili solo nei limiti del grado di colpa a ciascuno di essi attribuibile secondo il disposto dell'art. 2055, secondo e terzo comma, c.c.

Cass. civ. n. 373/1985

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, qualora l'accadimento dannoso sia riconducibile alla responsabilità dei conducenti di più veicoli, uno dei quali non coperto da assicurazione, si verifica una situazione di solidarietà imperfetta con la conseguenza che la rivalsa (prevista dall'art. 29 della legge n. 990 del 1969) da parte del fondo di garanzia che ha pagato l'intero risarcimento è concessa contro tutti i responsabili del sinistro e, quindi, anche contro il proprietario del veicolo ''non assicurato'', per l'intero indennizzo corrisposto, essendo l'impresa designata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato il danneggiato, salva la facoltà del responsabile, nei cui confronti è stato esercitato il regresso, di rivalersi nei confronti dell'altro nella misura della rispettiva responsabilità.

Cass. civ. n. 4790/1984

Nel sistema della legge n. 990 del 1969 (sull'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore), il criterio generale della solidarietà ex art. 2055 cod. civ. non subisce deroghe e, pertanto, l'impresa designata dal ''fondo di garanzia per le vittime della strada'' — che assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore, con le sole limitazioni di cui all'art. 21 della citata legge — se il fatto dannoso è imputabile a più persone, è tenuta solidalmente, nei limiti del massimale, al risarcimento dell'intero danno al danneggiato, salvo rivalsa, peraltro, non solo nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato (danneggiante), ma anche, ai sensi dell'art. 29 di detta legge, degli altri responsabili del danno, per la quota loro afferente.

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