Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10827 del 11 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo la disciplina, applicabile ratione temporis della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della suddetta legge che, surrogandosi al danneggiato in virtł del successivo articolo 29, agisce per il recupero dell'indennitą a questo corrisposta, poichč subentra nella posizione sostanziale di costui, si avvale dell'avvenuto adempimento delle formalitą previste dall'articolo 22 della legge medesima senza essere obbligato a rinnovarle.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si prescrive in dieci anni, secondo il disposto dell'articolo 2946 c.c., l'azione di regresso che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, (applicabile ratione temporis) l'impresa designata esercita nei con fronti del danneggiante in virtł dell'articolo 29 della medesima legge per il recupero dell'indennitą corrisposta al danneggiato. Infatti, l'obbligo di solidarietą che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietą sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che č di stretta interpretazione.

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