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Articolo 293 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

Dispositivo dell'art. 293 Codice delle assicurazioni private

1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Massime relative all'art. 293 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 14644/2009

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., legittimati passivi rispetto alla pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo danneggiato sono l'impresa designata nelle ipotesi di l.c.a. ordinaria, ed il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di l.c.a. con cessione del portafoglio.

Cass. civ. n. 23298/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento — anche mediante convenzione — del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorché l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Cass. civ. n. 11151/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'autorizzazione concessa al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), a procedere alla liquidazione dei sinistri, in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concerne solo la fase stragiudiziale, mentre, se non sia raggiunto l'accordo tra il danneggiato ed il commissario liquidatore e il danneggiato promuova azione per il risarcimento del danno, l'individuazione del soggetto destinatario della pretesa deve essere fatta secondo le regole desumibili dal complesso delle norme che disciplinano l'assicurazione in esame.

Cass. civ. n. 14722/2001

Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell'impresa assicuratrice in bonis può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell'autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell'accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.

Cass. civ. n. 15571/2000

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile contro terzi dell'auto danneggiante, il Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 9 decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, può essere autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo, alla liquidazione del danno; in tale ipotesi egli è assistito tecnicamente nelle operazioni di liquidazione da una apposita impresa, ma all'effettivo pagamento provvederà l'Impresa specificamente designata allo scopo dell'Ina — Fondo di Garanzia, a seconda della regione in cui è avvenuto il sinistro.

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