Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8085 del 2 aprile 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della mala gestio che legittima il superamento del massimale, rientrando nella causa petendi della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo lato sensu successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5, c.c., in virtù della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta.

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