Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3535 del 15 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impresa designata in nome del fondo di garanzia vittime della strada, la quale — una volta risarcito il danneggiato — abbia agito in regresso nei confronti del responsabile del sinistro, ai sensi dell'art. 29 legge 24 dicembre 1969, n. 990, può ripetere dall'autore dell'illecito quanto pagato al danneggiato per capitale, interessi e spese, ma non può ripetere le eventuali maggiori somme corrisposte oltre il massimale, a causa del proprio colposo ritardo nell'adempimento. L'obbligazione di corrispondere interessi e rivalutazione anche oltre il massimale di polizza è infatti una obbligazione accessoria, ascrivibile all'esclusivo comportamento dell'impresa, e della quale non può rispondere il responsabile del danno.

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