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Articolo 145 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Precedenza

Dispositivo dell'art. 145 Codice della strada

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili(1).

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) I commi 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall'art. 49 comma 5-ter lettera l) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Massime relative all'art. 145 Codice della strada

Cass. civ. n. 20618/2015

In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia, la responsabilità del conducente tenuto a dare la precedenza non può essere esclusa per il fatto che l’altro veicolo procedesse contromano e ad alta velocità, qualora egli abbia intrapreso la manovra di svolta a destra pur prevedendo o potendo prevedere l’approssimarsi dell’altro mezzo con tali modalità, sicché, accertate tali circostanze, al giudice del merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., a carico del primo conducente.

Cass. pen. n. 46818/2014

In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente «favorito» di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto circostanza prevedibile l’ingombro della carreggiata da parte di un altro veicolo in un incrocio cittadino).

Cass. pen. n. 24121/2011

In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.

Cass. civ. n. 5111/2011

La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell'obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come "non soggette a pubblico transito", ai sensi dell'art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall'altro, quelle relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Cass. pen. n. 38761/2009

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta «di fatto», a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).

Cass. civ. n. 8552/2009

In tema di circolazione stradale, l’infrazione all’art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell’altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l’accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l’opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito.

Cass. pen. n. 10788/2009

In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.

Cass. civ. n. 4055/2009

Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.

Cass. civ. n. 16768/2006

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Nella specie, la S.C., ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile il principio di cui in massima a maggior ragione in relazione alla specifica controversia nella quale era rimasto incerto il dato del passaggio con il verde piuttosto che con il giallo, così confermando la correttezza dell’impugnata sentenza che aveva individuato nell’eccesso di velocità l’elemento di colpa del danneggiato, in base al quale era stato ritenuto il suo concorso nella determinazione del sinistro stradale).

Cass. civ. n. 15928/2006

In tema di circolazione stradale, la configurabilità dell’illecito amministrativo di inosservanza dell’obbligo di usare la massima prudenza nell’approssimarsi ad un incrocio, di cui all’art. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade l’incidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando l’area di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato l’obbligo di usare la massima prudenza.

In tema di circolazione stradale, l’art. 145, comma 1, del codice della strada — nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti — si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

Cass. civ. n. 8465/2006

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura photored). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

Cass. pen. n. 39391/2005

Il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo l’obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro quest’ultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell’imputato).

Cass. pen. n. 27379/2005

Il vigente codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata a regolare la circolazione nelle cosiddette «rotatorie», limitandosi l’art. 122 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) a contemplare, alla lettera d), tra i segnali di obbligo generico, quello di «rotatoria» ed a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce; aggiungendosi poi che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell’area dove si svolge la circolazione rotatoria e deve essere sempre preceduto, nelle strade extraurbane, dal segnale di «preavviso di circolazione rotatoria». Attraverso un adeguato uso della segnaletica stradale, è disciplinata la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile, con riguardo, di volta in volta, alle singole esigenze dell’incrocio considerato. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente: nell’art. 145, comma secondo, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni), in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dell’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato; nell’art. 146 dello stesso codice, che rinvia all’art. 38, e in particolare al comma secondo, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi alle altre regole di circolazione. Per determinare il regime della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, cui è consentito «derogare» alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.

Cass. pen. n. 21774/2004

Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l’obbligo di farsi assistere da un’altra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal porla in essere. (Nella specie, l’imputato, alla guida di un autoarticolato, si era immesso con svolta a sinistra su una strada provinciale venendo in collisione con un autovettura sopraggiunta da un tratto curvilineo a visuale non libera).

Cass. civ. n. 8526/2004

La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova.

Cass. civ. n. 15847/2000

Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Cass. pen. n. 4952/1996

Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma decimo, D.Lgs. 285/1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

Cass. civ. n. 12982/1995

In tema di circolazione stradale la precedenza cronologica o di fatto può ritenersi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull’area di intersezione dell’altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza.

Cass. civ. n. 3075/1995

La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa.

Cass. pen. n. 2648/1995

La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli.

Cass. pen. n. 6939/1994

L’art. 105, comma primo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente all’art. 145, comma primo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per la circolazione, previsto dall’art. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dall’art. 140, comma primo, del nuovo codice della strada. L’obbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.

Cass. pen. n. 1528/1994

In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.

Cass. pen. n. 1494/1994

In tema di circolazione stradale, il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finché gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente.

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A. D. B. chiede
giovedì 01/06/2023
“Buongiorno,
nell'ambito della circolazione stradale e del vigente codice della strada, vi è un orientamento giurisprudenziale o qualche circolare specifica che si sia espressa circa il dovere di concedere la precedenza ad un veicolo in transito in contromano o comunque in posizione irregolare ?
Caso specifico : un conducente di autovettura esce da un carraio privato, con obbligo di svolare a destra in quanto la strada su cui si immette è a senso unico in tal direzione. Il conducente si ferma, controlla che dalla propria sinistra non vi siano veicoli in arrivo, e verificato che sul marciapiede di svaso che impegnerà per qualche secondo non vi sono pedoni, inizia ad effettuare la svolta, quando collide con un velocipede che in arrivo dalla propria destra percorre il marciapiede riservato ai pedoni ed oltretutto in senso vietato, in posizione tale da non poter essere visto dal conducente.
Posto che l'art. 145 del CdS impone l'obbligo di dare precedenza in uscita da un luogo non soggetto a pubblico passaggio ai veicoli circolanti sulla strada, e quindi anche sul marciapiede, è però rilevante che il veicolo in arrivo fosse in senso vietato ed in posizione scorretta ?
Ringrazio, cordialità.”
Consulenza legale i 09/06/2023
Visto che si sta parlando di un incidente stradale, che presumibilmente ha dato luogo e una causa e/o a una richiesta di danni, è opportuno fare riferimento soltanto alla giurisprudenza e non a circolari, posto che le seconde solitamente non si occupano di questo tipo di questioni e comunque hanno un valore molto limitato nei processi decisionali dell’Autorità giudiziaria.
A proposito degli obblighi di diligenza e delle norme di comportamento in presenza di precedenze, è opportuno riportare integralmente le seguenti massime, che affrontano il problema sia dal punto di vista generale, sia di quello della valutazione dell’incidenza sulla responsabilità del conducente di comportamenti scorretti di altri utenti della strada:
- “In tema di responsabilità da sinistri stradali il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, seppur colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per essere in grado di affrontare l'eventualità del mancato rispetto della precedenza da parte di terzi” (Cassazione penale sez. IV, 10 maggio 2018, n. 27404);
- “Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità: la manovra di svolta a sinistra — uscendo da una strada privata con immissione in una strada statale — determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare mediante ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza” (Cassazione penale sez. IV, 10 novembre 2020, n. 32879);
- “Il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza” (Cassazione penale sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 7669);
“In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio)” (Cassazione penale sez. IV, 27 aprile 2017, n.25552);
- Nella sentenza di annullamento con rinvio la corte di cassazione impone di rivalutare i fatti avendo come riferimento la regola generale secondo cui "l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità". Ed invero, per un verso, se costituisce regola di prudenza e di attenzione nella guida prevedere che i limiti di velocità imposti possano non essere rispettati, così da compiere con particolare cautela la manovra di immissione in una strada rispetto alla quale si abbia l'obbligo di dare la precedenza, è un fatto del tutto straordinario che su una strada inserita nell'abitato urbano un mezzo possa viaggiare ad una velocità superiore al doppio di quella consentita. Per altro verso, la velocità della moto deve essere necessariamente apprezzata in relazione all'ulteriore violazione da parte della vittima, costituita dal mancato azionamento delle luci, circostanza questa che - in una con le accertate condizioni di scarsa illuminazione dell'area in cui si verificò l'incidente - rendeva oggettivamente difficile apprezzare la presenza sulla sede stradale della moto” (Corte appello Lecce, 19 luglio 2017, n. 436);
- “Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito” (Tribunale Milano sez. VI, 08 gennaio 2020, n. 36).
Anche se le sentenze sopra ricordate non riguardano casi esattamente identici al presente, se ne può trarre comunque la regola generale per cui chi si immette in un incrocio o su una strada in cui è previsto il diritto di precedenza, deve impiegare la massima cautela anche quando sia il veicolo “favorito” (cioè che ha il diritto di precedenza) e tenere conto della eventualità che pedoni, ciclisti o altri veicoli mettano in atto comportamenti non aderenti al codice della strada.
Le violazioni commesse dagli altri utenti della strada, dunque, non sono di per sè sufficienti a escludere la responsabilità in caso di incidente, ma possono rilevare al più sotto l’aspetto del risarcimento del danno, che può secondo le norme civilistiche essere ridotto in caso di apporto causale del danneggiato.
L’obbligo di tenere un comportamento prudente atto anche ad anticipare i comportamenti altrui trova un limite solo nella prevedibilità dell’azione dei terzi con l’ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, dunque, considerato anche che il conducente non è nemmeno il veicolo favorito secondo la definizione suddetta, per escludere o limitare la propria responsabilità è consigliabile puntare non sul mero fatto che il ciclista abbia a sua volta violato le norme sulla circolazione stradale, quanto piuttosto sul fatto che tale violazione non fosse in alcun modo prevedibile anche dall’automobilista diligente.