Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15928 del 13 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, la configurabilità dell’illecito amministrativo di inosservanza dell’obbligo di usare la massima prudenza nell’approssimarsi ad un incrocio, di cui all’art. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade l’incidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando l’area di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato l’obbligo di usare la massima prudenza.

(massima n. 2)

In tema di circolazione stradale, l’art. 145, comma 1, del codice della strada — nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti — si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

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