Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6939 del 15 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 105, comma primo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, corrispondente all’art. 145, comma primo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia un obbligo di prudenza massima, che è qualcosa di più di quello di non costituire pericolo per la circolazione, previsto dall’art. 101 d.P.R. 393 del 1959 e dall’art. 140, comma primo, del nuovo codice della strada. L’obbligo di prudenza è soddisfatto solo dai conducenti che, in zona di crocevia, fanno uso di un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolarissima pericolosità della situazione topografica.

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