Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27379 del 22 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vigente codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata a regolare la circolazione nelle cosiddette «rotatorie», limitandosi l’art. 122 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) a contemplare, alla lettera d), tra i segnali di obbligo generico, quello di «rotatoria» ed a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce; aggiungendosi poi che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell’area dove si svolge la circolazione rotatoria e deve essere sempre preceduto, nelle strade extraurbane, dal segnale di «preavviso di circolazione rotatoria». Attraverso un adeguato uso della segnaletica stradale, è disciplinata la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile, con riguardo, di volta in volta, alle singole esigenze dell’incrocio considerato. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente: nell’art. 145, comma secondo, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni), in forza del quale la precedenza, nel caso di intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso dell’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia diversamente segnalato; nell’art. 146 dello stesso codice, che rinvia all’art. 38, e in particolare al comma secondo, laddove si stabilisce che le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate anche se difformi alle altre regole di circolazione. Per determinare il regime della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla segnaletica esistente, cui è consentito «derogare» alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.

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