Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2648 del 15 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli.

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