Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11709 del 24 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza Ģin servizio permanenteģ sono sempre tenuti, come agenti od ufficiali di polizia giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati o le infrazioni amministrative. Ne consegue che il rifiuto opposto alla richiesta di un assistente di polizia di fornire le generalitā integra il reato previsto dall’art. 651 c.p.

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