Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15245 del 3 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

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