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Articolo 11 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizi di polizia stradale

Dispositivo dell'art. 11 Codice della strada

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  2. b) la rilevazione degli incidenti stradali;
  3. c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
  5. e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Massime relative all'art. 11 Codice della strada

Cass. civ. n. 6101/2013

Il potere di cui all'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. civ. n. 5023/2013

In materia di risarcimento di danno alla privacy, qualora la relativa lesione derivi dal comportamento posto in essere dalla polizia municipale nello svolgimento delle proprie attività di accertamento, contestazione o notificazione delle infrazioni del codice della strada, sussiste la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, atteso che l’art. 11, terzo comma, cod. strada — che demanda al Ministero dell’interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati — attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, la quale è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 6, con riferimento all’intero territorio dell’ente di appartenenza.

Cass. civ. n. 22041/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L’accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.

Cass. civ. n. 8249/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora venga proposto ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, al Ministero dell’economia e delle finanze, quale amministrazione centrale cui appartiene il corpo, ed al Ministero dell’interno che, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale; ne consegue che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilità di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per essere stata la sentenza del GDP emessa nei confronti del prefetto, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio funzionario).

Cass. civ. n. 3144/2006

Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma 9, cod. strada, ma carente di detta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, cod. strada, consistita nella circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito, sebbene privo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria, conseguendone l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’interno nei confronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri.

Cass. civ. n. 3117/2006

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4, della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione ad una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale: benché la domanda fosse stata proposta nei confronti del prefetto, anziché del Ministro dell’interno, in qualità di organo di vertice dell’Amministrazione dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l’inammissibilità, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva proposto alcuna censura al riguardo).

Cass. pen. n. 14641/1999

Ricorrono gli estremi del reato di abuso di ufficio nel comportamento del vigile urbano che elevi contravvenzione a un soggetto e non a un altro se si siano resi entrambi autori della medesima infrazione al codice della strada (divieto di sosta). L'abuso di ufficio nella formulazione della norma dell'art. 323 c.p. conseguente alla entrata in vigore dell'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 234, può, infatti, realizzarsi anche con un comportamento omissivo. D'altra parte, la violazione di legge va ravvisata nella inosservanza dell'art. 11, comma primo, lett. a) del codice della strada, che fa obbligo ai soggetti indicati nell'art. 12 dello stesso codice (tra i quali gli appartenenti alla polizia municipale) di procedere alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di contestare la violazione; mentre l'ingiusto vantaggio patrimoniale a favore del soggetto al quale non è stata elevata la contravvenzione è ravvisabile nella esenzione illegittima dal pagamento della somma portata dalla violazione amministrativa. (Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata anche nel punto in cui ha desunto il dolo intenzionale dal fatto che il soggetto al quale non era stata elevata la contravvenzione era il proprietario del locale antistante il luogo ove era posto il divieto).

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Consulenze legali
relative all'articolo 11 Codice della strada

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Nicola C. chiede
lunedì 29/03/2021 - Calabria
“Salve chiedo di sapere:
se in caso d'incidente i vigili urbani chiamati in loco possono esimersi dall'effettuare i rilievi tecnici rifiutandosi di acquisire le dichiarazioni spontanee delle parti, e rimandando successivamente la ricostruzione della dinamica, poiché secondo loro l'incidente era stato filmato dalle telecamere installate in strada e pertanto non necessitavano ne' rilievi ne' deposizioni delle parti. Se il fatto che nel verbale successivo non risultano le particolari condizioni della strada interessata da lavori e con presenza di segnaletica particolare costituisce motivo di dichiarare nullo il verbale.

Consulenza legale i 12/04/2021
Ai sensi dell’art. 11 del Codice della strada agli organi di polizia stradale (tra i quali è compresa naturalmente anche la Polizia municipale come previsto dal successivo art. 12) compete la rilevazione degli incidenti stradali.
Per quanto riguarda gli incidenti che abbiano comportato solo danni alle cose, inoltre, l’art. 189, comma 3, del Codice della strada stabilisce che “gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente”.
Infine, l’art. 13, L. n. 689/1981, stabilisce in via generale che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
A livello normativo, quindi, viene lasciato ampio spazio discrezionale alla polizia stradale di effettuare le operazioni che più si adattano alla specifica situazione, fermo restando che gli agenti non si possono rifiutare di rilevare l’incidente tout court, nonché l’esigenza di rimuovere il più celermente possibile ogni intralcio alla circolazione nell’ipotesi in cui non si siano verificati danni alle persone.

Qualche indicazione in più si può trovare nella prassi, come ad esempio nella circolare del Ministero dell’Interno Circolare n. 225/B/2007, che precisa che, nei casi in cui l’entità dei danni non rende necessario richiedere l’intervento della Polizia Stradale, l’impegno sul campo del sinistro è limitato alla sola effettuazione dei rilievi descrittivi, senza necessità di procedere a quelli foto-planimetrici che comportano l’uso di strumenti tecnici specifici e richiedono conoscenze specialistiche.
Sono state poi pubblicate le “Linee guida per l'infortunistica stradale” con circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/8857/16/124/68 del 23 dicembre 2016, che per la verità si concentrano soprattutto sugli incidenti con conseguenze gravi (morte o lesioni), nonché le norme UNI 11472:2019, recanti “Rilievo degli incidenti stradali - Modalità di esecuzione”.
Tali testi forniscono alcuni punti di riferimento per la rilevazione degli incidenti stradali, ma si sottolinea che non si tratta di atti che possiedono forza di legge, quanto piuttosto di regole di comportamento aventi rilevanza interna per gli addetti alla Polizia stradale.
Per tali ragioni, pare abbastanza difficoltoso contestare il verbale di accertamento deducendo soltanto il mancato espletamento di rilievi tecnici o la mancata trascrizione delle dichiarazione delle parti, posto che la P.A. potrebbe asserire la non necessità di tali adempimenti nel caso concreto per la presenza delle telecamere o per l’esigenza di ristabilire in modo celere la circolazione stradale.

Va aggiunto però che, secondo la giurisprudenza, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva (Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3705).
In particolare, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., riguarda i fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo (Cassazione civile, sez. II, 16 marzo 2011, n. 6196)
Pertanto, se il verbale non specifica alcunché in riferimento alle condizioni della strada o alla presenza della segnaletica, nulla impedisce di dedurre e provare in un eventuale ricorso gli elementi trascurati dalla Polizia stradale al fine di sostenere nel caso specifico l’assenza della contestazione degli “estremi precisi e dettagliati della violazioneex art. 201 del Codice della strada.
Infine, anche se il quesito non entra nel dettaglio della vicenda, potrebbe essere utile nella fattispecie quanto affermato in una sentenza di merito abbastanza recente, secondo cui “vanno annullate le multe qualora si sia ingenerata una situazione di incertezza e confusione nell'utente dovuto a segnaletica orizzontale e verticale insufficiente nonostante gli adeguamenti eseguiti, posto che lo stesso utente ha solo pochi attimi per decifrare il contesto ambiguo e carente e decidere quale direzione prendere; deve pertanto ritenersi la buona fede dell’utente indotto dalla condotta inadeguata dell'Amministrazione” (Tribunale di Roma, sez. XIII, 18 febbraio 2020, n. 3702).