Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2817 del 8 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel prevedere che l'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 s'interpreta nel senso che il conferimento ai cosiddetti «ausiliari del traffico» delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d'interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell'infrazione dei predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l'accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.

(massima n. 2)

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la nullità derivante dall’avvenuta notificazione del verbale di accertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio, anziché dall’ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, non può essere pronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al prefetto, debba ritenersi che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, consistente nel rendere edotto l’interessato del verbale elevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi.

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