Cassazione civile Sez. I sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, č dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, la Guardia di Finanza), sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

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