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Articolo 148 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inammissibilità del ricorso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 148 Codice della privacy

Sezione abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Il ricorso è inammissibile:

  1. a) se proviene da un soggetto non legittimato;
  2. b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
  3. c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.]

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