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Articolo 65 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale

Dispositivo dell'art. 65 Codice dell'ambiente

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

  1. a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
  3. c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
  4. d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
  5. 1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
  6. 2) dei pericoli di siccità;
  7. 3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
  8. 4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
  9. e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
  10. f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
  11. g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
  12. h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
  13. i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
  14. l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
  15. m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
  16. n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
  17. o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
  18. p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
  19. q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
  20. r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
  21. s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
  22. t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Massime relative all'art. 65 Codice dell'ambiente

Cons. giust. amm. Sicilia n. 314/2019

In materia edilizia ed in particolare la cessione della cubatura quest'ultima è legittima quando ricorrono le seguenti condizioni: ubicazione degli immobili nella stessa zona omogenea, contiguità degli immobili per gli effetti urbanistici cioè ubicati della medesima zona e aventi la medesima destinazione residenziale, identità delle opere di urbanizzazione, realizzate per l'intera zona, poste al servizio del fondo cedente e del fondo beneficiario della cubatura e, infine, non alterazione del carico urbanistico della zona, e immutata densità territoriale complessiva, a seguito della ridistribuzione della volumetria tra i due fondi. La contiguità viene intesa come una effettiva e significativa vicinanza, che tuttavia non implica necessariamente che gli immobili siano confinanti. La contiguità va intesa in senso giuridico piuttosto che fisico.

Cass. pen. n. 55003/2016

Le disposizioni dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (c.d. P.A.I.), contenenti misure applicabili in via d'urgenza per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico nelle more dell'intervento ordinario, in quanto assimilabili a quelle dei Piani di bacino ai sensi degli artt. 65, comma quarto e 67, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti ed i soggetti privati, ove lo stesso Piano le qualifichi espressamente come tali, e prevalgono, in tale ipotesi, sugli strumenti urbanistico-edilizi eventualmente già adottati; ne consegue l'illegittimità dei titoli abilitativi (nella specie, permesso di costruire) rilasciati in violazione di tale disciplina vincolistica e la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 23 novembre 2015).

Corte cost. n. 259/2014

È inammissibile, per evidenti carenze della motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui consentono gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali. Il ricorrente, infatti, ha prospettato, in riferimento alla questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006. - Sull'affermazione in base alla quale il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi e contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis, le sentenze nn. 36/2014, 41/2013, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003 e 384/1999. - Sull'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.

Corte cost. n. 254/2010

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16 della Regione Friuli-Venezia Giulia per omessa indicazione delle norme statali asseritamente violate, in quanto il ricorso richiama esattamente la disposizione - l'art. 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - che disciplina il valore, la finalità ed i contenuti del piano di bacino, e che attribuisce ad esso la competenza di individuare i diversi gradi di pericolosità, sotto il profilo della difesa del suolo, degli ambiti territoriali, a nulla rilevando che il ricorso medesimo si soffermi, specificamente, sui commi 4, 5 e 6 di tale disposizione. L'art. 9 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, Friuli-Venezia Giulia, reca una disciplina che viola la competenza dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" ed è quindi illegittimo. L'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, Friuli-Venezia Giulia, nell'attribuire al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"), che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree, sicché è illegittimo. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, della Regione Friuli-Venezia Giulia, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale. Ed invero, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, in un caso, e a quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), nell'altro, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell'art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost. È costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16, della Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma impugnata, dopo avere stabilito che "il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi", affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in aree sicure e pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", rientrando, così, nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia e che, dunque, si pone in contrasto con l'art. 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree.

Corte cost. n. 168/2010

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, della Regione Valle d'Aosta, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all'art. 2 dello Statuto per la Regione Valle d'Aosta. La disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l'art. 90-bis il quale consente, nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l'ampliamento volumetrico - tra l'altro - degli alberghi esistenti "per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva". Orbene, la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D'altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo. L'impugnazione riguarda l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi. In proposito, stante il carattere immediatamente precettivo degli strumenti di pianificazione costituiti dai piani di bacino (art. 65, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ai fini del loro rispetto - e nonché di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.

Corte cost. n. 254/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un "piano territoriale di settore" e "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con D.P.C.M. Il piano di gestione (art. 117) è "articolazione interna del Piano di bacino distrettuale" e "piano stralcio del Piano di bacino" medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

Corte cost. n. 232/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Marche ed Umbria. Non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le previsioni censurate attengono alla materia della tutela dell'ambiente (il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque) e prevedono un adeguato coinvolgimento della Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Prive di concreta idoneità lesiva delle attribuzioni regionali, poi, si rivelano le specifiche disposizioni censurate. In particolare, riguardo le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino (contenute nell'art. 65, comma 4), queste, al pari di quelle che prevedono il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che funzionano da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Non sussiste, infine, la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione: quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito, infatti, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente.

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