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Articolo 63 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autorità di bacino distrettuale

Dispositivo dell'art. 63 Codice dell'ambiente

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali(1).

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

  1. a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
  2. b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
  3. c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
  4. d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
  5. e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
  6. f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  7. g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

  1. a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
  2. b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
  3. c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
  4. d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
  5. e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
  6. f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

  1. a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
  2. b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

Massime relative all'art. 63 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 341/2010

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nella parte in cui dispone che l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da risanare attraverso le risorse di cui alla delibera del CIPE 2 (recte: 6) del novembre 2009, è compiuta dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, tale individuazione si risolve in attività di carattere conoscitivo, aventi natura anche tecnica, attinenti alla struttura, alla composizione, alle condizioni dei terreni, secondo metodologie e criteri uniformi, idonei a riconoscere la possibilità che un determinato territorio sia esposto a pericolo sotto il profilo idrogeologico. Si tratta, dunque, di attività finalizzate in via esclusiva alla tutela dell'ambiente, onde non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. Peraltro, va considerato che le Regioni non restano estranee a tali attività, dal momento che è previsto il parere delle autorità di bacino, di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Dette autorità sono istituite in ciascun distretto idrografico (di cui al successivo art. 64 D.Lgs. citato, che prevede la ripartizione in distretti dell'intero territorio nazionale), e tra i loro organi sono contemplate le Conferenze istituzionali permanenti (art. 63, comma 2), alle quali partecipano, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Alle Conferenze istituzionali permanenti è affidata l'adozione degli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle autorità di bacino, sicché tramite questi enti ben possono essere rappresentati eventuali profili attinenti alle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio.

Corte cost. n. 251/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria avverso l'art. 96, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., ove, nel regolare il procedimento per il rilascio di concessioni di acqua pubblica, stabilisce una riserva di parere vincolante all'Autorità di bacino distrettuale. Invero, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato da quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale "è necessaria la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente principale organo dell'autorità di bacino".

Corte cost. n. 246/2009

L'autorizzazione dell'Autorità di bacino (art. 166, D.Lgs. n. 152/2006) è connessa alla funzione di difesa del suolo svolta da tale ente, perché è diretta a verificare che gli usi delle acque d'irrigazione regolati dalla norma ne consentano l'effettiva restituzione e la successiva utilizzazione. Sotto tale profilo, l'intervento autorizzatorio dell'Autorità di bacino mira a garantire la realizzazione delle finalità, riconducibili alla tutela dell'ambiente ed espresse, in particolare, dall'art. 63, c. 5, lettere b) e c), della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque (sentenza n. 232 del 2009). La disposizione attiene, dunque, alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Corte cost. n. 232/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, avendo la ricorrente evocato genericamente una pluralità di parametri senza una motivazione specifica sull'illegittimità della norma censurata. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche. Premesso, infatti, che le ricorrenti individuano i vizi di incostituzionalità nel fatto che la norma impugnata stabiliva la cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, interrompendo così ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, va osservato, invece, che la normativa successiva alla disposizione censurata ha, invece, prorogato le vecchie Autorità di bacino, con salvezza degli atti da esse poste in essere. Con la conseguenza che è venuto, quindi, meno il rischio che la norma medesima possa causare la lesione paventata dalle Regioni.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

Corte cost. n. 245/2006

Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. A fronte di una prospettazione in maniera sostanzialmente assertiva da parte della regione ricorrente della sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla sospensione delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, 4° comma, legge 5 giugno 2003, n. 131, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, 7° comma, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, 1° comma, 186, 189, 3° comma, 214, 3° e 5° comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118, 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

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