Corte costituzionale sentenza n. 254 del 30 luglio 2009

(13 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un "piano territoriale di settore" e "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con D.P.C.M. Il piano di gestione (art. 117) è "articolazione interna del Piano di bacino distrettuale" e "piano stralcio del Piano di bacino" medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

(massima n. 2)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.

(massima n. 3)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia - Onlus), della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3 e 118 Cost., per l'asserita collocazione del piano di tutela delle acque allo stesso livello del piano di bacino e di quello di gestione. Invero, il piano di bacino distrettuale (art. 65) è un "piano territoriale di settore" e "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" e la procedura per la sua emanazione è la seguente: la Conferenza istituzionale permanente (organo dell'Autorità di bacino composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni il cui territorio è compreso nel distretto idrografico di cui si tratta) stabilisce indirizzi, metodi e criteri; l'Autorità di bacino redige il piano di bacino; la Conferenza istituzionale permanente lo adotta ed infine esso è approvato con D.P.C.M. Il piano di gestione (art. 117) è "articolazione interna del Piano di bacino distrettuale" e "piano stralcio del Piano di bacino" medesimo e la procedura per la sua emanazione è la stessa del piano di bacino. Esso, dunque, si pone sullo stesso piano giuridico del piano di bacino, concerne lo stesso ambito territoriale e si distingue dal piano di bacino perché ha ad oggetto esclusivamente la tutela delle acque (e non anche del suolo). Il piano di tutela delle acque (art. 121), invece, non è qualificato come piano stralcio della pianificazione di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico. La procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto non sorretta da specifica motivazione. Infatti gli argomenti svolti nel ricorso si riferiscono tutti al solo art. 121 del medesimo decreto legislativo. Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalia Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.

(massima n. 4)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti", il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.

(massima n. 5)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi. Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico "in conformità alle indicazioni di cui all'allegato I alla parte terza del presente decreto". Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.

(massima n. 6)

L'art. 122 del T.U. Ambiente individua le iniziative che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere l'informazione e la partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. La norma in oggetto, dunque, disciplinando gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 152/2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Si aggiunga che la norma trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

(massima n. 7)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti", il secondo nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernente il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero le disposizioni censurate si limitano a dettare alcuni criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a regioni e province autonome di autorità amministrative di loro competenza.

(massima n. 8)

Il piano di tutela delle acque non è qualificato come piano di bacino, ma è definito come "specifico piano di settore" e concerne il singolo bacino idrografico; la procedura per la sua emanazione è la seguente: l'Autorità di bacino definisce gli obiettivi su scala di distretto; la Regione adotta il piano; questo è trasmesso al Ministero dell'Ambiente ed all'Autorità di bacino per le verifiche di competenza; le Regioni approvano il piano.

(massima n. 9)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto l'asserita lesione di tale parametro è motivata con l'impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall'art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione - sotto questo aspetto - dell'art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui regolamenta le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. Invero la norma in oggetto, che disciplina gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 152 del 2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma censurata trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della Direttiva n. 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

(massima n. 10)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella Direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi. Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale.

(massima n. 11)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.t.a. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del D.Lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., nella parte in cui conferisce i poteri sostitutivi statali in caso di mancata effettuazione, da parte delle Regioni, dei controlli previsti dalla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, ad un Ministro (precisamente, quello dell'ambiente e della tutela del territorio) invece che all'organo di vertice del Governo nazionale. Invero, premesso che l'esistenza di una disciplina generale del potere sostitutivo statale (art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131), di per sé non esclude l'operatività di disposizioni speciali che quel potere disciplinano per specifiche materie, sicché la previsione contenuta nel citato art. 8 della legge n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio del potere sostitutivo, la norma censurata prevede comunque che il Ministro dell'ambiente possa provvedere in luogo della Regione solamente previa delibera in tal senso del Consiglio dei ministri. È, pertanto, pienamente soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 120 Cost., secondo cui "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni" in caso di loro inadempienze.

(massima n. 12)

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.

(massima n. 13)

È inammissibile, in quanto prospettata in termini generici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, per un verso, si lamenta che il legislatore statale avrebbe illegittimamente qualificato come principi norme di dettaglio, senza specificare quali siano tali norme di dettaglio e, per altro verso, si sostiene che il legislatore ha illegittimamente adottato norme di dettaglio, senza specificare, anche in questo caso, quali siano tali norme.

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