Corte costituzionale sentenza n. 232 del 23 luglio 2009

(19 massime)

(massima n. 1)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla L. n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie.

(massima n. 2)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, (secondo e) terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma recherebbe norme di dettaglio in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la disposizione censurata - che disciplina il procedimento di adozione dei piani di intervento - è, invece, riconducibile a materia di legislazione statale esclusiva. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione ed alle "attribuzioni regionali", dalla Regione Emilia-Romagna. Invero, considerato che i programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e che la loro disciplina appartiene alla materia della tutela dell'ambiente, il coinvolgimento delle Regioni non richiede necessariamente lo strumento dell'intesa ed è adeguatamente assicurato attraverso le forme diverse previste dalla disposizione censurata.

(massima n. 3)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta. Invero, la ricorrente ha omesso di specificare come la mancata previsione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS), nella procedura di adozione dei piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, lederebbe le sue competenze costituzionalmente garantite. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Calabria, trattandosi di censura priva di specifica motivazione.

(massima n. 4)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso che le opere e gli interventi che le Regioni intendono realizzare con propri stanziamenti rientrano nella generale pianificazione contenuta nel piano di bacino, di competenza statale, ne consegue che le possibili interrelazioni tra le opere che la singola Regione intende realizzare e gli altri interventi previsti dal piano di bacino, giustificano la previsione del parere favorevole della Conferenza unificata, necessario a garantire la coerenza complessiva della pianificazione statale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, l'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo la quota minima complessiva degli stanziamenti che deve essere destinata a determinate categorie di interventi ed attività, non lede i precetti costituzionali invocati dalla ricorrente, perché esso interviene in materia di competenza esclusiva dello Stato e il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria, trattandosi di censura generica, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali.

(massima n. 5)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, in quanto attinente la competenza esclusiva dello Stato. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento all'art. 117, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede sul programma di intervento l'intesa di ciascuna regione territorialmente interessata e nella parte in cui non richiede il parere anziché l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché per violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali. I programmi di intervento sono atti finalizzati alla concreta attuazione delle misure previste nei piani di bacino e la loro disciplina, al pari di questi ultimi, appartiene alla materia della tutela dell'ambiente, mentre il coinvolgimento delle Regioni è realizzato sia dal comma 1, che dal comma 3: nel primo caso perché prevede che i programmi di intervento sono adottati da un organismo a composizione mista quale la Conferenza istituzionale permanente; nel secondo caso, perché prevede che il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'indicazione del fabbisogno finanziario, acquisisca il parere della Conferenza Stato-Regioni.

(massima n. 6)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciò avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto del l'atto formalmente ministeriale.

(massima n. 7)

Si tratta di interventi miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l'uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo, così come le norme contro l'inquinamento delle acque mirano a garantire un determinato standard qualitativo dei corpi idrici, quelle contro l'inquinamento atmosferico uno specifico livello qualitativo dell'aria, e così via.

(massima n. 8)

La mancata previsione, nel D.Lgs. n. 152 del 2006, delle competenze regionali è l'inevitabile conseguenza della modifica del sistema di pianificazione in materia di difesa del suolo e tutela delle acque introdotta dai D.Lgs. n. 152 medesimo e, soprattutto, della modificazione dell'ambito territoriale cui si riferiscono gli strumenti di pianificazione. Una volta che, in conformità con la normativa comunitaria, il precedente sistema di ripartizione del territorio nazionale in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, è stato sostituito dalla ripartizione per distretti idrografici, non è più ragionevole l'attribuzione alle Regioni delle competenze che la Regione Calabria vorrebbe fossero mantenute nell'art. 61 D.Lgs. n. 152 del 2006.

(massima n. 9)

La lettera c) del comma 2 dell'art. 58 dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio «opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente». Si tratta, pertanto, di un potere non riconducibile a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro dell'ambiente in virtù della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

(massima n. 10)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria. Invero, la costituzione e la gestione, ad opera dell'APAT, di un sistema informativo unico cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali, è espressione di una competenza statale esclusiva in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117 Cost., secondo comma, lettera r), che non richiede una forma di coinvolgimento delle Regioni riconducibile al principio dalla ricorrente evocato. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, la norma censurata, limitandosi a prevedere che l'ANCI "contribuisce" allo svolgimento dell'attività conoscitiva (in tema di difesa del suolo ed ai fini della diffusione dell'informazione ambientale), senza sottrarre alle Regioni alcuna competenza, è priva di idoneità a ledere le attribuzioni regionali. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Calabria, perché la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale in via conseguenziale, in luogo della necessaria impugnazione diretta.

(massima n. 11)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata. Il programma nazionale di intervento è un atto che, per l'ampiezza del proprio contenuto, è sicuramente suscettibile di produrre significativi effetti indiretti anche nella materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente. Il principio di leale collaborazione istituzionale richiede, pertanto, il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere, come era già previsto dall'art. 88, c. 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata nell'assegnare, nell'ambito della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, specifici poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato dei ministri per gli interventi nel settore, avrebbe attribuito allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente. Ed invero, la norma censurata, al pari delle altre che compongono la Sezione I della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, appartiene non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Ed invero, il potere del Comitato dei ministri di proporre, nell'ambito degli interventi nel settore della difesa del suolo, gli indirizzi delle politiche settoriali, non riguarda piani di settore di competenza regionale, ma si riferisce esclusivamente alle politiche settoriali che rientrano nelle materie di competenza statale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente]. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), n. 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste. Sono illegittime le disposizioni del Codice dell'ambiente (art. 57, c. 1, lett. b), art. 58, c. 3, lett. a) e lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006) nella parte in cui non prevedono che il programma nazionale di intervento in difesa del suolo sia approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 57), che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate dal Ministro dell'ambiente (art. 58 lett. a), e che le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale siano identificate dal Ministro dell'ambiente (art. 58, lett. d), previo parere della Conferenza unificata. È illegittimo l'art. 57, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata; l'art. 58, comma 3, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata e la lettera d), dello stesso comma 3, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a), n. 4), 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata violerebbe il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 8, lettera m), della legge di delega L. n. 308 del 2004, relativo alla "riaffermazione del ruolo delle Regioni". Invero, premesso che si verte in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, di materia rispetto alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, la riduzione delle attribuzioni regionali derivante dalla disciplina posta dal D.Lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 112 del 1998 non è di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega.

(massima n. 12)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, c. 48 lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Invero, la significativa incidenza delle funzioni ministeriali sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, impone il coinvolgimento delle Regioni. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, stante la genericità dell'impugnativa, avendo la ricorrente censurato l'art. 58 nel suo complesso, omettendo di indicare quali competenze del Ministro dell'ambiente sarebbero lesive delle attribuzioni regionali. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettere b), e) e g) del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta dalla Regione Emilia Romagna, poiché la ricorrente non motiva in alcun modo la propria censura. In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana ed Emilia Romagna, non sussiste il dedotto contrasto con il principio direttivo della legge delega di salvaguardare la posizione regionale esistente (art. 1, comma 8, legge 15 dicembre 2004, n. 308, in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 112 del 1998, il quale prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata), attesa la possibilità di legittimo superamento della disposizione del D.Lgs. n. 112 del 1998, in riferimento ad esigenze di esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, sul presupposto che la norma attribuirebbe al Ministro dell'ambiente il potere di adottare atti di indirizzo e coordinamento in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Invero, la norma censurata, disponendo che il Ministro dell'ambiente opera ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986, attribuisce al predetto organo un potere riconducibile non a quello di indirizzo, bensì a quello di coordinamento proprio del Ministro in virtù della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. È costituzionalmente illegittimo l'art. 58, c. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata. Sono illegittime le disposizioni del Codice dell'ambiente (art. 57, c. 1, lett. b), art. 58, c. 3, lett. a) e lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006) nella parte in cui non prevedono che il programma nazionale di intervento in difesa del suolo sia approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 57), che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate dal Ministro dell'ambiente (art. 58 lett. a), e che le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale siano identificate dal Ministro dell'ambiente (art. 58, lett. d), previo parere della Conferenza unificata.

(massima n. 13)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Puglia. Non sussiste la violazione dell'art. 1, comma 9, lettera c), della legge di delega L. n. 308 del 2004, poiché tale disposizione non impone al Governo di conservare agli organismi a composizione mista Stato-Regioni tutte le attribuzioni che gli stessi vantavano in precedenza. Del tutto generica, poi, è la censura relativa al contrasto con i principi generali della legge di delegazione. La previsione, poi, da parte della norma censurata, di adeguate forme di collaborazione istituzionale (mediante la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni), esclude la violazione degli articoli 117 e 118, nonché del principio di leale collaborazione. Erroneo, infine, è il presupposto su cui si fonda la censura di violazione dell'art. 119 della Costituzione, non vertendosi in una materia di competenza legislativa concorrente.

(massima n. 14)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Invero, dalle disposizioni impugnate non derivano effetti lesivi delle attribuzioni regionali.

(massima n. 15)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Basilicata. Innanzitutto, non sussiste la violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione censurata, che istituisce e definisce le funzioni delle Autorità di bacino distrettuale, attiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, nonché prevede - in considerazione del fatto che le competenze di tale nuovo organismo possono avere indirettamente conseguenze su ambiti materiali di competenza concorrente (come il governo del territorio) - un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Non sussiste, poi, il dedotto contrasto della disposizione impugnata con la finalità di riordino della delega e con il principio di salvaguardia delle competenze regionali definite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, poiché la delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, nella fattispecie, la redistribuzione delle competenze amministrative risponde al criterio della piena attuazione delle direttive comunitarie. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, avendo la ricorrente evocato genericamente una pluralità di parametri senza una motivazione specifica sull'illegittimità della norma censurata. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, alle attribuzioni regionali previste dallo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed al principio di leale collaborazione dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia e Marche. Premesso, infatti, che le ricorrenti individuano i vizi di incostituzionalità nel fatto che la norma impugnata stabiliva la cessazione immediata delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, interrompendo così ogni attività in materia di risorse idriche sino all'entrata in funzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, va osservato, invece, che la normativa successiva alla disposizione censurata ha, invece, prorogato le vecchie Autorità di bacino, con salvezza degli atti da esse poste in essere. Con la conseguenza che è venuto, quindi, meno il rischio che la norma medesima possa causare la lesione paventata dalle Regioni.

(massima n. 16)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia, trattandosi di censura generica senza indicazione delle ragioni. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97,114,117,118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia. Invero, quanto alla censura relativa al mancato coinvolgimento delle ricorrenti nel procedimento di individuazione dei distretti, va osservato che la giurisprudenza (costante) della Corte è nel senso che l'esercizio dell'attività legislativa sfugga al principio di leale collaborazione. Quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a detto Organo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente. Non sussiste, infine, neppure la dedotta lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, poiché l'ambito materiale è quello della tutela dell'ambiente e non del governo del territorio.

(massima n. 17)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, in particolare commi 3, lettere d), n. 4, e), h), p), r), 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Marche ed Umbria. Non sussiste la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le previsioni censurate attengono alla materia della tutela dell'ambiente (il piano di bacino costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque) e prevedono un adeguato coinvolgimento della Regioni attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali alla Conferenza istituzionale permanente. Prive di concreta idoneità lesiva delle attribuzioni regionali, poi, si rivelano le specifiche disposizioni censurate. In particolare, riguardo le prescrizioni sull'efficacia del piano di bacino (contenute nell'art. 65, comma 4), queste, al pari di quelle che prevedono il termine per l'adeguamento dei piani territoriali e regionali di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo, sono espressione della generale caratteristica delle norme in materia di tutela dell'ambiente che funzionano da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano negli ambiti di loro competenza. Non sussiste, infine, la denunciata lesione dell'art. 76 della Costituzione: quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito, infatti, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a quest'ultimo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente.

(massima n. 18)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in via conseguenziale, dalla Regione Calabria, perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente la norma oggetto di censura. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la disposizione impugnata non è compresa tra quelle per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso

(massima n. 19)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria. Invero, come già precisato per i piani di bacino, la disciplina dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico - i quali hanno la stessa finalità e natura di quelli di bacino - è conseguenza del riordino del sistema di ripartizione del territorio nazionale in distretti idrografici ed il coinvolgimento delle Regioni nella procedura di approvazione dei piani è assicurato dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto di cui si tratta alla Conferenza istituzionale permanente. Non pertinente, poi, si rivela il richiamo all'art. 117, terzo comma Cost., vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato e non di competenza legislativa concorrente. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Liguria, trattandosi di censura generica, per difetto di adeguata specificazione delle disposizioni lesive delle attribuzioni regionali

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